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Sentenza — n. 23965/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23965/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Baggio Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, in data 02/11/2022, con la quale il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del riesame, ha accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero ed ha disposto il sequestro preventivo di 140.000 pezzi di giocattoli modello "stretch allungabili Me contro Te" di cui alla dichiàrazione di importazione IMA Reg T numero 22087S in data 11/10/2021, sequestro disposto nell'ambito di indagini svolte in relazione al reato di cui all'art. 517 cod.pen. nei confronti di Baggko Giovanni, legale rappresentante della Gameshop srliper avere messo in commercio i giocattoli sopra descritti risultati non conformi a quanto previsto nell'Allegato II della Direttiva 2009/48/CE.

Regesto Legislator

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art. 517 cod.pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 568 cod.proc.pen, art. 568, comma 3 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 23965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 517 cod.pen. essendo i giocattoli prodotti da una società italiana, avendo dunque la Gameshop srl, di cui l'indagato è legale rappresentante, acquisitato da una società italiana. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di una prova decisiva (conclusioni del laboratorio chimico dell'Agenzia della Dogane di Palermo).

Parole chiave

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cosmetici e giocattoli contraffazione di merci prodotti provenienti dai paesi terzi misure commerciali vendita sopra campione origine delle merci

Disposizioni normative citate

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art. 517 cod.pen
in relazione alla mancanza di un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 517 cod.pen.
art. 322 cod. proc. pen
In via generale la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen.
art. 568 cod.proc.pen
Accanto a questa deve, altresì, sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall'art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento ex art.
art. 568, comma 3 cod.proc.pen
Si è, in particolare, evidenziato che il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Baggio Giovanni, nato a Cittadella il 20/05/1963 avverso l'ordinanza del 02/11/2022 del Tribunale di La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Baggio Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, in data 02/11/2022, con la quale il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del riesame, ha accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero ed ha disposto il sequestro preventivo di 140.000 pezzi di giocattoli modello "stretch allungabili Me contro Te" di cui alla dichiàrazione di importazione IMA Reg T numero 22087S in data 11/10/2021, sequestro disposto nell'ambito di indagini svolte in relazione al reato di cui all'art. 517 cod.pen. nei confronti di Baggko Giovanni, legale rappresentante della Gameshop srliper avere messo in commercio i giocattoli sopra descritti risultati non conformi a quanto previsto nell'Allegato II della Direttiva 2009/48/CE.

2. Deduce, con il primo motivo la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'intervenuto giudicato cautelare avendo il Giudice respinto una prima richiesta di sequestro preventivo, in data 24/05/2022, avverso la quale il Pubblico Ministero non proponeva impugnazione, limitandosi a reiterare una nuova richiesta di sequestro in data 13/10/2022, senza addurre nuovi elementi. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello per giudicato cautelare.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 517 cod.pen. essendo i giocattoli prodotti da una società italiana, avendo dunque la Gameshop srl, di cui l'indagato è legale rappresentante, acquisitato da una società italiana. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di una prova decisiva (conclusioni del laboratorio chimico dell'Agenzia della Dogane di Palermo).

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. L'indagato, non titolare del bene sequestrato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame che ha accolto l'appello del P.M. ed ha disposto il sequestro preventivo di 140.000 pezzi di giocattoli modello "stretch allungabili Me contro Te" di cui alla dichiarazione di importazione IMA Reg T numero 22087S in data 11/10/2021, sequestro disposto nell'ambito di indagini svolte in relazione al reato di cui all'art. 517 cod.pen. nei confronti di Baggio Giovanni, legale rappresentante della Gameshop srl per avere messo in commercio i giocattoli sopra descritti risultati non conformi a quanto previsto nell'Allegato II della Direttiva 2009/48/CE.Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01;

Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019 Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 - 01). In via generale la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Accanto a questa deve, altresì, sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall'art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento ex art. 322 cod.proc.pen.

Si è, in particolare, evidenziato che il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3 cod.proc.pen. secondo cui la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, purchè sussista il concreto interesse che va individuato nella restituzione della cosa sequestrata che costituisce il risultato tipico della impugnazione.

4. Nel caso in esame, Baggio Giovanni, persona fisica indagato nel procedimento penale, non ha allegato l'interesse alla restituzione del bene di proprietà della società non avendo allegato una situazione in forza della quale vanterebbe il diritto ad ottenere la restituzione dei giocattoli importati.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00