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Sentenza — n. 23964/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23964/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Si osserva, in generale, che l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., e quindi anche per il tramite del servizio postale, con la conseguenza che, in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385). A tal fine, l'interessato potrà anche avvalersi di un servizio postale privato, poiché, in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 583, cod. proc. pen., la legge 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 1 quO settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. 1gs. 22 luglio 1999, n. 261, che riservava a Poste Italiane S.p.A. i servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (Sez. 6, n. 166 del 19/09/2018 Ud. (dep. 04/01/2019 ) Rv. 275287). 1.2.Nel caso in disamina, si osserva che il decreto penale di condanna è stato notificato all'imputato e al difensore in data 29 giugno 2022, con scadenza del termine di quindici giorni, ai fini della proposizione dell'opposizione, in data 14 luglio 2022.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) e art.6 legge 30 Aprile 1962 n. 283, perché, nella qualità di amministratore legale rappresentante della società cooperativa New Food, deteneva per la vendita con distribuzione e somministrazione al pubblico dei consumatori sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna, rilevandone la tardività in quanto inviata a mezzo del servizio postale, in data 22 luglio 2022, ma pervenuta presso la cancelleria del Gip in data 26 luglio.

Parole chiave

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legislazione alimentare produzione tardiva di documenti notifica tardiva dei difetti censure tardive spreco alimentare inquinamento degli alimenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEPE MARIO nato a QUINDICI il 20/02/1951 avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG Mariella de Masellis che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gip del Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen., l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Mario Sepe, emesso in data 27 giugno 2022 e notificato all'imputato, nonchè al difensore, in data 29 giugno 2022, in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett.

b) e art.6 legge 30 Aprile 1962 n. 283, perché, nella qualità di amministratore legale rappresentante della società cooperativa New Food, deteneva per la vendita con distribuzione e somministrazione al pubblico dei consumatori sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna, rilevandone la tardività in quanto inviata a mezzo del servizio postale, in data 22 luglio 2022, ma pervenuta presso la cancelleria del Gip in data 26 luglio.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di ricorso. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 461, comma 4, cod.proc.pen., in quanto il decreto penale di condanna era stato a lui notificato in data 29 giugno 2022. Rappresenta di aver provveduto ad inviare, a mezzo raccomandata, l'atto di opposizione alla cancelleria del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord nei termini di 15 giorni dalla notifica, e allega ricevuta della raccomandata da cui si evince che l'accettazione della raccomandata è avvenuta da parte del servizio di Posta Privata " In Posta di Di Leo Rosanna" in data 14 luglio 2022. Evidenzia che la data utile da considerare ai fini della tempestività dell'opposizione è quella della spedizione e non quella della ricezione. Pertanto è irrilevante il rilievo che l'opposizione sia pervenuta il 22 luglio né possono essere posti a carico del ricorrente eventuali ritardi della spedizione da parte dell'ufficio postale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si osserva, in generale, che l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., e quindi anche per il tramite del servizio postale, con la conseguenza che, in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385). A tal fine, l'interessato potrà anche avvalersi di un servizio postale privato, poiché, in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 583, cod. proc. pen., la legge 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 1 quO settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. 1gs. 22 luglio 1999, n. 261, che riservava a Poste Italiane S.p.A. i servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (Sez. 6, n. 166 del 19/09/2018 Ud. (dep. 04/01/2019 ) Rv. 275287). 1.2.Nel caso in disamina, si osserva che il decreto penale di condanna è stato notificato all'imputato e al difensore in data 29 giugno 2022, con scadenza del termine di quindici giorni, ai fini della proposizione dell'opposizione, in data 14 luglio 2022.

In tale data il difensore assume di aver provveduto ad inviare, a mezzo raccomandata, l'atto di opposizione alla cancelleria del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord a mezzo di un servizio postale privato. Dalla ricevuta allegata al ricorso si evince che l'accettazione della raccomandata sarebbe avvenuta da parte del servizio di Posta Privata " In Posta di Di Leo Rosanna" in data 14 settembre 2022. Il servizio postale privato ha poi affidato il plico a Poste italiane s.p.a. il 22 luglio 2022, come risulta dal timbro apposto dal servizio postale pubblico.

L'atto è pervenuto in cancelleria il 26 luglio 2022. Ne deriva che, tanto se si voglia fare riferimento alla data in cui l'atto è stato affidato, per la notifica, dal servizio postale privato a Poste Italiane s.p.a. (22 luglio 2022), quanto se si voglia fare riferimento alla data in cui l'atto è pervenuto alla cancelleria del giudice (26 luglio 2022), l'opposizione risulta tardiva, in quanto il decreto penale era stato notificato il 29 giugno 2022. Certamente non può farsi riferimento al momento in cui l'interessato ha affidato l'atto al servizio postale privato, trattandosi di un adempimento procedimentale che non rileva ai fini del rispetto dei termini per l'impugnazione. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore d