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Sentenza — n. 23961/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on seizure of profits from non-existent invoices due to lack of joint liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's seizure order against the defendant and a shell company. The defendant argued that the seized amount represented unpaid VAT rather than actual profit and claimed no direct management of the target company. The court rejected these claims, ruling that the specific legal regime for non-existent invoices excludes joint liability principles and limits the seizure to the actual illicit gain derived by the user.

Regesto Legislator

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Art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000; Art. 321 cod. proc. pen.: The seizure of profits for non-existent invoices applies only to the user's direct gain, excluding joint liability against the issuer due to the specific derogatory nature of the offense.

Parole chiave

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non-existent invoices seizure of profits joint liability exclusion unpaid VAT shell company defense flussi finanziari illeciti economia sommersa reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000
Lo stesso principio non può essere applicato al reato di cui all'art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, essendo il profitto del reato corrispondente all'imposta evasa, non versata e risultante dalla stessa dichiarazione della società contribuente.
Art. 12 bis, d. Igs. 74 del 2000
Art. 321, cod. proc. pen.
Art. 110, cod. pen.
Violazione di legge (art. 110 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 110 cod. pen
Violazione di legge (art. 110 cod. pen.
art. 240 cod. pen
Violazione di legge (art. 240 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016
Cass. Sez. 3, n. 20551/2022
Per l'emittente delle fatture il profitto del reato non può consistere nell'intera somma ritenuta in fattura (profitto invero conseguito dalla società che ha utilizzato le fatture), ma solo dal "prezzo del reato", ovvero il provento ricavato dall'emittente le fatture (vedi Cass. Sez. 3, n. 20551/2022).
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
Sez. 3, n. 20551/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUAGLIOTTI DORIANO nato a CARIGNANO il 18/05/1950 avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA: "Inammissibilità del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Asti, Sezione riesame, con ordinanza indicata in epigrafe, del 7 settembre 2022, ha rigettato la richiesta di riesame di Quagliotti Doriano/indagato per il reato di cui all'art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti del 13 luglio 2022 (sequestro della somma di euro 2.098.493,00 quale profitto del reato)cla eseguirsi in via diretta nei confronti della società SOFITEL s.r.l. e, in caso di incapienza, per equivalente nei riguardi di Quagliotti e dei coindagati.

2. Ricorre in cassazione Quagliotti Donano, quale indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 10 ter e 12 bis d. Igs. 74 del 2000 e 321, secondo comma cod. proc. pen.) in relazione al profitto del reato. Nessuna delle fatture emesse dalla società SOFITEL s.r.l. per l'anno di imposta 2020 è stata pagata, come rilevato dalla stessa ordinanza impugnata. Le fatture in numero di 160 erano tutte in favore della Skytelecom s.r.I., per euro 82.305.989,64. Conseguentemente la società SOFITEL s.r.l. non ha incassato nessuna somma a titolo di IVA (euro 2.098.493,00 che per l'ordinanza impugnata costituirebbe il profitto del reato, pari all'IVA non pagata). Non può applicarsi l'art. 7 del d.P.R. 633 del 1971 che stabilisce per le fatture per le operazioni inesistenti, comunque, il pagamento dell'imposta. Si tratta di una norma sanzionatoria che non può applicarsi oltre i casi espressamente previsti. La capacità contributiva della società, costituente il presupposto dell'imposta, non sussiste per le somme rilevate nell'imputazione, per omesso incasso delle fatture. 2.

2. Violazione di legge (art. 10 ter, 12 bis d. Igs. 74 del 2000, 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.), erronea individuazione del profitto del reato in luogo del prezzo del reato. Per l'emittente delle fatture il profitto del reato non può consistere nell'intera somma ritenuta in fattura (profitto invero conseguito dalla società che ha utilizzato le fatture), ma solo dal "prezzo del reato", ovvero il provento ricavato dall'emittente le fatture (vedi Cass. Sez. 3, n. 20551/2022). 2.

3. Violazione di legge (art. 110 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.); in relazione al fumus del reato nei confronti del ricorrente. L'ordinanza impugnata ritiene il ricorrente un mero prestanome, ma non viene individuata alcuna gestione di fatto della società da parte del ricorrente. L'ordinanza richiama un preteso uso dei conti della società da parte del ricorrente, ma lo stesso per questo uso dei conti correnti ha dovuto chiedere l'autorizzazione agli effettivi amministratori di fatto. Conseguentemente, illogica risulta l'affermazione dell'ordinanza che il ricorrente "non possa dirsi del tutto estraneo alla gestione della società". L'attività gestoria viene desunta da un mero compimento di un'attività materiale di utilizzo di un bene della società. 2.

4. Violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.), l'esecuzione chtesequestro non è avvenuta sui beni indicati dal giudice /ma su quelli individuati in sede esecutiva dall'organo non legittimato. Nei confronti del ricorrente sono state sequestrate le somme del conto corrente intestato alla Energia Eko s.r.l. unipersonale (di cui Quagliotti è il legale rappresentante); nessun contatto risulta tra la società Energia Eko s.r.l. e la SOFITEL. Il sequestro, quindi, è stato effettuato sui beni di un terzo estraneo. La motivata decisione di sequestrare i beni di un terzo estraneo doveva essere presa dal Giudice che ha disposto il sequestro e non in sede esecutiva. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione. In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Nel caso in giudizio il ricorso evidenzia, sostanzialmente, vizi della motivazione, relativamente alla prospettata erronea determinazione del profitto del reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000 e alla sussistenza del fumus del reato nei riguardi di Quagliotti Dorazio (i primi tre motivi del ricorso). 3.

1. Il profitto del reato risulta corrispondente all'IVA non versata per l'anno di imposta 2020, come dichiarato dalla stessa SOFITEL s.r.l. nella dichiarazione annuale (euro 2.098.493). Il mancato incasso delle fatture comporta sempre il versamento dell'IVA relativa (vedi Cass. Sez. 5, civile, del 26 agosto 2015, n. 17174). 3.

2. La questione del prezzo del reato è mal posta in quanto il principio di diritto è valido per il reato di cui all'art. 8, d. Igs. 74 del 2000: "In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere ttnil / disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato)" (Sez. 3, Sentenza n. 43952 del 05/05/2016 Cc. (dep. 18/10/2016 ) Rv. 267925 - 01).

Lo stesso principio non può essere applicato al reato di cui all'art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, essendo il profitto del reato corrispondente all'imposta evasa, non versata e risultante dalla stessa dichiarazione della società contribuente.

4. Il ricorrente risulta l'amministratore della società e, inoltre, l'ordinanza impugnata ha evidenziato una sua diretta (anche se parziale) ingerenza nella gestione della società. Infatti, il ricorrente richiedeva di utilizzare per alcune operazione i conti della società e, inoltre, dalla società gestita dal ricorrente Energia Eko s.r.l. risultavano circa 87 bonifici a favore della SOFITEL. Si tratta di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede.

5. Del tutto infondato e finanche contraddittorio il 4 motivo sulle somme sequestrate alla Energia Eko s.r.l. di cui il ricorrente è il legale rappresentante. Se i beni (il denaro sequestrato) fossero della società il ricorrente (che ricorre in cassazione quale indagato e non anche quale legale rappresentante della società) non sarebbe neanche legittimato alla richiesta di dissequestro. Tuttavia, l'ordinanza impugnata ha evidenziato ,con motivazione non sindacabile in questa sede2come la società Energia Eko s.r.l. non può essere considerata un autonomo soggetto, ma una società schermo su cui il Quagliottei poteva operare liberamente, anche al fine di agevolare la SOFITEL di cui era amministratore di diritto. Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma reitera il motivo del riesame senza reali motivi di legittimità.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a