Sentenza — n. 23948/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica del Tribunale di Imperia ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato Guasco Giulia, Guasco Paolina e Amadei Barbara, alla pena di C 140,00 di ammenda ciascuna, per la violazione degli art. 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 608 comma 2 cod.pen; Sentenza — n. 23948/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile. Va premesso che il Pubblico ministero è legittimato ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod.pen. a proporre ricorso per cassazione avvet una sentenza di condanna a pena pecuniaria dell'ammenda inappellabile ad impugnare con il ricorso. Ciò premesso, i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente poiché con essi il ricorrente veicola, da due punti di vista, un vizio di motivazione, lamentando che il giudice ha ignorato le relazioni tecniche che se valutate avrebbe condotto all'assoluzione delle imputate, sono manifestamente infondati.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Imperia nel procedimento penale nei confronti di Guasco Giulia, nata a Pietrabruna il 28/06/1944 Guasco Paolina, nata a Pietrabruna il 05/04/1937 Amadei Barbara, nata a Sanremo il 09/05/1971 avverso la sentenza del 07/07/2022 del Tribunale di Imperia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Imperia ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato Guasco Giulia, Guasco Paolina e Amadei Barbara, alla pena di C 140,00 di ammenda ciascuna, per la violazione degli art. 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001.
2. Deduce, con il primo motivo di ricorso, la manca assunzione di una prova decisiva che avrebbe condotto all'assoluzione delle imputate e il vizio di motivazione ,(1 in relazione all'affermazione della responsabilità trattandosi di attività edilizia non soggetta ad autorizzazione. In particolare, non sarebbero state acquisite due relazioni tecniche depositate nel fascicolo del pubblico ministero cl11a difesa e dalle quali risultava che "l'intervento sul tetto delle signore Guasco, rientrando fra gli interventi privi di rilevanza ai sensi della vigente normativa tecnica, non è soggetto ad autorizzazione preventiva né a deposito del fascicolo dei calcoli strutturali". Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione - mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - per avere il giudice condannato le imputate senza minimamente considerare la documentazione detta.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. Guasco Giulia, Guasco Paolina e Amadei Barbara hanno depositato conclusioni scritte con cui chiedono l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile. Va premesso che il Pubblico ministero è legittimato ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod.pen. a proporre ricorso per cassazione avvet una sentenza di condanna a pena pecuniaria dell'ammenda inappellabile ad impugnare con il ricorso. Ciò premesso, i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente poiché con essi il ricorrente veicola, da due punti di vista, un vizio di motivazione, lamentando che il giudice ha ignorato le relazioni tecniche che se valutate avrebbe condotto all'assoluzione delle imputate, sono manifestamente infondati.
E' manifestamente infondato l'assunto, da cui muove il ricorrente Pubblico Ministero, ovverossia che l'intervento sul tetto delle signore Guasco, rientrando fra gli interventi privi di rilevanza ai sensi della vigente normativa tecnica, non è soggetto ad autorizzazione preventiva né a deposito del fascicolo dei calcoli strutturali. Le imputate sono state ritenute responsabili del reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 per aver eseguito opere di rifacimento di metà della copertura dell'immobile con posizionamento ex novo di travetti in legno posti dalla linea di gronda sino al colmo costituenti la nuova struttura portante della falda di copertura, oltre al rifacimento dell'orditura secondaria di fissaggio degli elementi laterizi di copertura, in zona sismica senza il preventivo deposito del progetto redatto da professionista abilitato.
Premesso che alle ricorrenti non è stato contestato il reato edilizio, la giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che in materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. p e 380, la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica in violazione della normativa di settore, con la sola eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, in quanto il reato tutela la sicurezza e l'incolumità pubblica (Sez. 3, n. 17707 del 31/01/2019, Sciandrù, Rv. 275568 - 01; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Rv. 248330 - 01;
Sez. 3, n. 6923 del 04/03/1999, Giuffrida, Rv. 213995 - 01). I lavori di ristrutturazione edilizia, come sopra descritti, esulano dalla mera manutenzione ordinaria e come tali, se eseguiti in zona sismica, doveva essere preceduti dal deposito del progetto redatto dal professionista abilitato. Consegue la manifesta infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero che va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il