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Sentenza — n. 23763/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23763/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Dangsi Endrit ha proposto appello avverso il provvedimento del 16 settembre 2022 della Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna, con 04 è stata rigettata de plano l'istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto il cane razza pastore tedesco microchip n. 380260100464494 avanzata dalla difesa dell'indagato. La difesa ha dedotto l'abnormità dell'atto per violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.; il Pubblico Ministero, invece di esprimere le sue valutazioni e trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari, avrebbe rigettato de plano l'istanza formulata, con conseguente stasi del procedimento.

Regesto Legislator

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art. 321 comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23763/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 321 comma 3 cod. proc. pen. prevede che «se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste spec:ifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni». Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, è atto abnorme, ricorribile per Cassazione, il provvedimento con cui il Pubblico Ministero, in luogo di trasmettere al Giudice per le Indagini Preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora riserva di modificazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione revoca straordinaria azione di rivocazione del sequestro revoca dell'atto amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 321 comma 3 cod. proc. pen
L'art. 321 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dangsi Endrit, nato in Albania il 04/08/1983, avverso il decreto del 16/09/2022 del pubblico ministero presso il Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Dangsi Endrit ha proposto appello avverso il provvedimento del 16 settembre 2022 della Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna, con 04 è stata rigettata de plano l'istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto il cane razza pastore tedesco microchip n. 380260100464494 avanzata dalla difesa dell'indagato. La difesa ha dedotto l'abnormità dell'atto per violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.; il Pubblico Ministero, invece di esprimere le sue valutazioni e trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari, avrebbe rigettato de plano l'istanza formulata, con conseguente stasi del procedimento.

Con ordinanza del 4 ottobre 2022, il Tribunale di Ravenna ha disposto, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, la conversione dell'istanza presentata dal ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto della revoca del decreto di sequestro preventivo del 16/09/2022, in ricorso per cassazione, qualificando il provvedimento di rigetto emesso dal Pubblico Ministero quale atto abnorme e come tale ricorribile in cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 321 comma 3 cod. proc. pen. prevede che «se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste spec:ifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni». Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, è atto abnorme, ricorribile per Cassazione, il provvedimento con cui il Pubblico Ministero, in luogo di trasmettere al Giudice per le Indagini Preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente.

Tale provvedimento è infatti estraneo alla sfera di attribuzioni del p.m. il quale può solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari. L'art. 32:L cod. proc. pen. inibisce al p.m. il provvedimento negativo, che invece è devoluto alla cognizione del Giudice per le Indagini Preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 34632 del 23/06/2022; Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Rv. 272698).

2. Pertanto, il provvedimento con cui il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Ravenna, ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, perché proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dal ricorrente. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di R