Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23534/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23534/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Torino, ha rigettato i ricorsi proposti dagli indagati Vincenzo Maffione e Giuseppe Maffione ed ha confermato i decreti dalla Procura Europea, ufficio di Torino, del 4 e 29 agosto 2022 di sequestro probatorio, ritenendo sussistente il fumus dei delitti ex art. 416 cod. pen., in relazione agli artt. 5 d.lgs. 74 del 2000 e 648-terl cod. pen. (dall'anno 2018, con condotta permanente), e dei reati, contestati a Vincenzo Maffione ex artt. 5 d.lgs. 74 del 2000 (in Orta Nova il 30 luglio 2021 e 3 luglio 2022), e 648-ter1 cod. pen. (in località non determinata, tra l'anno 2017 e l'anno 2021).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416 cod. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23534/2023 — snpen · Corte di Cassazione: g) sarebbe ritenuta logica e non apparente la motivazione del decreto di sequestro relativamente alla somma di euro 20.000 in contanti a carico del solo Giuseppe Maffione. Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'illogicità, risultante dalle motivazioni nei punti e capi prima indicati, per assoluta mancanza di motivazione sul delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per la violazione ed erronea applicazione degli artt. 253, 254, 254-bis cod. proc. pen., 6 Direttiva UE 2006/112.

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione dell'iva elusione fiscale direttiva sull'IVA assistenza amministrativa fiscale internazionale indagine su reati finanziari amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416 cod. pen
Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'illogicità, risultante dalle motivazioni nei punti e capi prima indicati, per assoluta mancanza di motivazione sul delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per la violazione ed erronea applicazione degli artt.
art. 325 cod. proc. pen
nella parte in cui deduce il vizio di illogicità della motivazione, posto che il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAFFIONE VINCENZO nato a FOGGIA il 10/04/1988 MAFFIONE GIUSEPPE nato a ORTA NOVA il 18/06/1963 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Ì

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Torino, ha rigettato i ricorsi proposti dagli indagati Vincenzo Maffione e Giuseppe Maffione ed ha confermato i decreti dalla Procura Europea, ufficio di Torino, del 4 e 29 agosto 2022 di sequestro probatorio, ritenendo sussistente il fumus dei delitti ex art. 416 cod. pen., in relazione agli artt. 5 d.lgs. 74 del 2000 e 648-terl cod. pen. (dall'anno 2018, con condotta permanente), e dei reati, contestati a Vincenzo Maffione ex artt. 5 d.lgs. 74 del 2000 (in Orta Nova il 30 luglio 2021 e 3 luglio 2022), e 648-ter1 cod. pen. (in località non determinata, tra l'anno 2017 e l'anno 2021).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati. Il ricorso ha ad oggetto i punti dell'ordinanza in cui:

a) si afferma che i fatti reato sarebbero costituiti dall'evasione dell'IVA;

b) si afferma che il regime fiscale speciale delle Isole Canarie avrebbe imposto a Vincenzo Maffione di versare l'IVA in Italia;

c) sarebbe implicitamente riconosciuto che sarebbe tutto da accertare quale sia il regime applicato a Special Tyres dal fisco spagnolo, in relazione al verbale di accertamento fiscale, prodotto con traduzione parziale per estratto;

d) si svaluterebbe irragionevolmente il mancato accertamento e, di conseguenza, l'assenza della contestazione fiscale da parte di Agenzia delle Entrate, senza tenere in conto che di certo la Guardia di finanza ha trasmesso i propri verbali e le informative anche all'autorità fiscale amministrativa;

e) si sostiene che sussisterebbe il fumus dei delitti di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e di autoriciclaggio in capo Vincenzo Maffione;

f) si afferma sussistente il fumus del reato associativo;

g) sarebbe ritenuta logica e non apparente la motivazione del decreto di sequestro relativamente alla somma di euro 20.000 in contanti a carico del solo Giuseppe Maffione. Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'illogicità, risultante dalle motivazioni nei punti e capi prima indicati, per assoluta mancanza di motivazione sul delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per la violazione ed erronea applicazione degli artt. 253, 254, 254-bis cod. proc. pen., 6 Direttiva UE 2006/112.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui deduce il vizio di illogicità della motivazione, posto che il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge e non ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.1. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui si deduce la mancanza assoluta, cioè grafica, della motivazione sul delitto ex art. 416 cod. peti., posto che il Tribunale del riesame ha analizzato la sussistenza del fumus di tale delitto nelle pagine 16 e ss. dell'ordinanza. 1.2.

Quanto alla violazione dell'art. 6 della direttiva 2006/112, il ricorso (cfr. pag. 4 e 7) non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, riportata pag. 13, che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per la totale evasione dell'IVA sulle vendite on line effettuate ai consumatori italiani, per cui in deroga al principio della territorialità dell'IVA (si richiamano gli art. 33 della Direttiva 2006/112, 2-bis e 6, comma 7, d.P.R. n.633 del 1972, 38-bis e 40, comma 3, d.l. n.331 del 1993) le vendite a distanza effettuate tra paesi comunitari sono considerate rilevanti nello Stato membro di destinazione dei beni piuttosto che nello Stato di partenza, nel caso di specie risultando provato il superamento della soglia di protezione, fino al 30 giugno 2021 quella nazionale di euro 35.000 e dal 1 luglio 2021 quella unica per tutta l'unione europea di euro 10.000.

Il ricorso (cfr. pag. 4 e 7) si limita a ribadire la regolarità degli adempimenti fiscali delle Special Tyres e Maffione International s.r.l. in Spagna e Romania, riproponendo le argomentazioni della memoria di riesame, riportate ampiamente nell'ordinanza impugnata, ma senza alcun confronto con la motivazione dell'ordinanza che su tali punti ha specificamente risposto. 1.3. Del tutto generico è, poi, il ricorso sulla dedotta violazione degli artt. 253, 254, 254-bis cod. proc. pen., in quanto si afferma che il decreto di sequestro probatorio sarebbe esplorativo mentre il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato sul fumus dei delitti contestati e sulla finalità probatoria. 1.4.

Quanto al sequestro della somma di denaro, il ricorso è inammissibile perché contesta la irrazionalità della motivazione, in violazione dei limiti imposti dall'art. 325 cod. proc. pen. 1.5. Per il resto, il ricorso è infondato in quanto il Tribunale del riesame, dopo aver indicato che la somma di denaro costituisce, quanto meno in relazione alla sussistenza del fumus del reato, profitto del reato di autoriciclaggio, ha correttamente ritenuto indicata la finalità probatoria consistita nella necessità di verificare la provenienza del denaro mediante l'analisi dei numeri di serie.

Secondo la giurisprudenza, il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto (fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto di sequestro probatorio ritendo generica la motivazione, che si limitava ad indicare l'esigenza di verificare la provenienza del denaro, senza dar conto degli specifici accertamenti rispetto ai quali era necessaria l'apprensione delle banconote;

Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785 - 01). Per Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487 - 01, il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti. Tale sentenza, in motivazione, ha affermato che: «... la sottoposizione a sequestro probatorio di una somma di denaro presuppone, per un verso, che sussista il nesso di derivazione o pertinenza fra il compendio ed il reato; per altro verso, che sia ravvisabile un'esigenza di natura probatoria, rinvenibile - ad esempio - nella necessità di compiere degli accertamenti sulle banconote per verificarne l'effettiva riconducibilità al delitto oggetto del procedimento, potendo e dovendo l'eventuale finalità di natura special-preventiva - appunto eterogenea rispetto a quella probatoria - trovare realizzazione mediante il diverso strumento di cui all'art. 321 cod. proc. pen.».

2. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condann