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Sentenza — n. 23533/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23533/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 27 settembre 2022 ha rigettato l'appello cautelare proposto da Giuseppe Faia avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 29 luglio 2022, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (relativamente al reato di cui agli art. 74, T.U. stup.).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23533/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione Giuseppe Faia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

Parole chiave

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riduzione della pena remissione della pena sospensione di pena pena privativa della libertà arresto adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 32925/2015
Sez. 6, n. 32925/2015 e Sez.
Sez. 1, n. 24897/2013
32925/2015 e Sez. 1, n. 24897/2013).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/08/1986 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI: "Inammissibilità del ricorso" Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 27 settembre 2022 ha rigettato l'appello cautelare proposto da Giuseppe Faia avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 29 luglio 2022, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (relativamente al reato di cui agli art. 74, T.U. stup.).

2. Ricorre in cassazione Giuseppe Faia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (274, 275 e 299 cod. proc. pen.). Per il Tribunale del riesame, e per la Corte di appello, gli elementi di novità rappresentati dalla difesa, nell'istanza, non sarebbero idonei a far sostituire la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Invece il decorso del tempo in carcere e la condotta irreprensibile del ricorrente sono elementi da valutare per la sostituzione della misura cautelare (Cass. Sez. 6, n. 32925/2015 e Sez. 1, n. 24897/2013). Anche l'attenuazione del trattamento sanzionatorio disposto dalla Corte di appello (la pena è stata ridotta da 8 anni e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi di reclusione) risulta una novità determinante la sostituzione della misura cautelare in carcere, con gli arresti domiciliari. Infatti, la riduzione della pena si fonda sull'esclusione dell'aggravate (associazione armata) che ridimensiona la gravità dei fatti anche per gli effetti delle esigenze cautelari. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

/011...4J:Ver • 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera i motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Il ricorrente nel ricorso per cassazione si limita a ribadire la decorrenza del tempo trascorso in custodia cautelare in carcere, con una buona condotta. Contesta solo genericamente la motivazione del Tribunale senza motivi specifici di legittimità, ma con valutazioni soggettive fattuali. Del resto, « Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari » (Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013 - dep. 06/06/2013, Sisti, Rv. 25583201; vedi anche Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014 - dep. 07/08/2014, Morabito, Rv. 26029301 e Sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 - dep. 08/06/2001, Mannino G, Rv. 21952701).

Conseguentemente il tempo passato in custodia cautelare non risulta accompagnato da altri elementi concreti idonei a far ritenere cessata l'esigenza cautelare inizialmente ritenuta, al momento genetico della custodia cautelare (Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013 Cc. - dep. 06/06/2013 - Rv. 255832 - 01).

4. L'ordinanza affronta anche l'ulteriore elemento, costituito dalla riduzione della pena con la sentenza di appello e con motivazione adeguata, non contraddittoria e non illogica evidenzia come la pena, anche se ridotta, "è indicativa della notevole gravità dei fatti commessi, essendo d'altra parte emersa la professionale dedizione dell'indagato all'importazione di significativi quantitativi di cocaina, apparendo ancora proporzionata alla gravità della pena irrogata e adeguata a mantenere il pericolo di reiterazione la misura della custodia cautelare in carcere". Inoltre, deve evidenziarsi che l'eliminazione dell'aggravante non incide sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma