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Sentenza — n. 23527/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23527/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16 novembre 2022 il Giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Marcin Seweryn, indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Avverso detti provvedimenti sono stati proposti ricorso per cassazione assumendo la nullità della convalida dell'arresto, nonché ricorso per saltum nei confronti dell'ordinanza cautelare. Tutto ciò in ragione del divieto al Seweryn di rendere spontanee dichiarazioni, non sussistendo invece in proposito alcun impedimento di legge e integrando invece una lesione dei diritti di autodifesa del soggetto. Era altresì sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, 391 e 494 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 111 e 113 Cost..

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. pen, art. 558 cod. proc. pen, art. 494 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23527/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, è risalente la considerazione che per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di cui all'art. 391 cod. proc. pen., a differenza di quanto è disposto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non è prevista la facoltà dell'imputato di rendere, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, spontanee dichiarazioni (Sez. F, n. 1 del 16/08/2002, dep. 2003, Orlando, Rv. 223483, già ampiamente cit. dal provvedimento impugnato). In proposito, l'arrestato ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee in alternativa all'interrogatorio, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere.

Parole chiave

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diritto di essere arrestato diritto di non autoincriminarsi diritti della difesa diritti del detenuto verbale di sequestro diritto alla libertà

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. pen
Tale facoltà non gli è stata consentita - come riconosciuto dall'ordinanza impugnata, benché il verbale d'udienza di ciò non parli - sulla base di una interpretazione dell'art. 391 cod. proc. pen.
art. 558 cod. proc. pen
- che l'art. 558 cod. proc. pen., direttamente applicato in specie, richiama - strettamente aderente al dato testuale.
art. 494 cod. proc. pen
421 e dall'art. 494 cod. proc. pen..
art. 127 cod. proc. pen
In relazione infine alla memoria difensiva prodotta, vero è che l'art. 127 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Seweryn Marcin, nato in Polonia il 29/11/1989 avverso la ordinanza del 16/11/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Angela Porcelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 novembre 2022 il Giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Marcin Seweryn, indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Avverso detti provvedimenti sono stati proposti ricorso per cassazione assumendo la nullità della convalida dell'arresto, nonché ricorso per saltum nei confronti dell'ordinanza cautelare. Tutto ciò in ragione del divieto al Seweryn di rendere spontanee dichiarazioni, non sussistendo invece in proposito alcun impedimento di legge e integrando invece una lesione dei diritti di autodifesa del soggetto. Era altresì sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, 391 e 494 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 111 e 113 Cost..

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha prodotto memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile.

6. In via del tutto preliminare, dall'esame del verbale dell'udienza di convalida (accessibile in ragione della natura processuale del vizio) si rileva che l'arrestato, odierno ricorrente, dopo avere declinato le proprie generalità e avere illustrato le proprie condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dichiarato domicilio, ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò posto, in esito all'udienza il Pubblico ministero ha richiesto di convalidarsi l'arresto, con emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

La difesa non si è opposta alla convalida ma solamente all'emissione di misure cautelari, accedendo in via subordinata all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In ogni caso nell'ordinanza impugnata, dopo avere dato atto della scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere, il Giudice ha ritenuto comunque infondate le eccezioni di nullità dell'udienza di convalida per omessa concessione della facoltà - rifiutando di sottoporsi a domande - di rendere spontanee dichiarazioni. 6.1. Il ricorrente ha lamentato la mancata possibilità di rilasciare dichiarazioni spontanee in sede di udienza di convalida. 6.1.1.

Al riguardo, è risalente la considerazione che per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di cui all'art. 391 cod. proc. pen., a differenza di quanto è disposto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non è prevista la facoltà dell'imputato di rendere, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, spontanee dichiarazioni (Sez. F, n. 1 del 16/08/2002, dep. 2003, Orlando, Rv. 223483, già ampiamente cit. dal provvedimento impugnato). In proposito, l'arrestato ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee in alternativa all'interrogatorio, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere.

Tale facoltà non gli è stata consentita - come riconosciuto dall'ordinanza impugnata, benché il verbale d'udienza di ciò non parli - sulla base di una interpretazione dell'art. 391 cod. proc. pen. - che l'art. 558 cod. proc. pen., direttamente applicato in specie, richiama - strettamente aderente al dato testuale. Detta norma non contempla la facoltà per l'arrestato di rendere libere dichiarazioni, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio; ciò, a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, rispettivamente dall'art. 421 e dall'art. 494 cod. proc. pen..

In tale ultima diposizione, relativa al giudizio, il diritto di rendere dichiarazioni spontanee è declinato nella sua massima espansione, siccome esercitabile in qualunque momento, sia pure nei limiti della pertinenza del dichiarato all'oggetto dell'imputazione e della necessità di non intralciare il regolare svolgimento dell'istruttoria; e, per esigenze di simmetria, analoga facoltà è stata introdotta anche con riferimento alla udienza preliminare, nella quale possono trovare spazio diversi epiloghi decisori. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, ed anche in relazione alla ventilata questione di legittimità costituzionale, è stata appunto ritenuta non irragionevole la mancata previsione della facoltà di rendere spontanee dichiarazioni nella fase di convalida, ed espressione di discrezionalità legislativa una differente modulazione dell'esercizio del diritto di difesa in rapporto alle varie fasi della progressione procedimentale; sicché, in un segmento temporalmente contratto ed essenzialmente focalizzato sulla verifica della legittimità della misura pre- cautelare in relazione ai suoi presupposti giustificativi ed ai relativi termini, è coerente l'avere previsto che il contraddittorio abbia essenzialmente natura tecnica.

Laddove l'ascolto dell'indagato è comunque garantito dalla possibilità di rendere interrogatorio, ossia dalla garanzia difensiva per eccellenza. 6.2. In relazione all'ulteriore profilo azionato, e nonostante l'espressa censura formulata anche nei confronti dell'ordinanza genetica, questa Corte ha già osservato che la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. (in motivazione Sez. 3, n. 36945 del 22/02/2019, Di Vece, Rv. 276886), e non si riverbera sul giudizio che segue. 6.2.1.

In relazione e nei confronti del provvedimento cautelare, formalmente impugnato, il ricorso non ha speso parola.

7. In relazione infine alla memoria difensiva prodotta, vero è che l'art. 127 cod. proc. pen. prevede in generale che il soggetto che interviene all'udienza colà prevista possa essere "sentito", ma è altrettanto vero che non sono previste le modalità di detto esame, laddove è espressamente previsto in specie che si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili (art. 558, comma 4, cod. proc. pen., in specie applicato).

8. La manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può quindi che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle