Ordinanza — n. 23316/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi di Favitta Salvatore, nato a Gela il 04/05/1941, Catania Provvidenza, nata a Gela il 17/02/1948, avverso l'ordinanza in data 16/12/2022 del Tribunale di Gela, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 676 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23316/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice di Gela ha dichiarato l'inammissibilità de plano dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione presentata ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. dal difensore di Salvatore Favitta e Provvidenza Catania. Tale norma, che si applica al caso in esame in cui non si controverte del titolo esecutivo ma dell'esecuzione dell'ordine di demolizione e quindi di una sanzione amministrativa accessoria, stabilisce però che si proceda ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, quindi, sia che la decisione venga presa "de plano" sia che venga presa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, è prevista solo l'opposizione.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi di Favitta Salvatore, nato a Gela il 04/05/1941, Catania Provvidenza, nata a Gela il 17/02/1948, avverso l'ordinanza in data 16/12/2022 del Tribunale di Gela, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2022 il Giudice dell'esecuzione di Gela ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Favitta e Provvidenza Catania avverso l'ordine di demolizione n. 3027/2014 disposto in data 26 novembre 2021, in esecuzione della sentenza in data 11 gennaio 2013 del Tribunale di Gela, irrevocabile l'11 aprile 2014.
2. Ricorre per cassazione la difesa sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla proporzionalità perché l'intervento demolitorio avrebbe avuto una ripercussione ingiustificata sugli immobili dei terzi. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il Tribunale di Gela ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità de plano al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il Giudice di Gela ha dichiarato l'inammissibilità de plano dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione presentata ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. dal difensore di Salvatore Favitta e Provvidenza Catania. Tale norma, che si applica al caso in esame in cui non si controverte del titolo esecutivo ma dell'esecuzione dell'ordine di demolizione e quindi di una sanzione amministrativa accessoria, stabilisce però che si proceda ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, quindi, sia che la decisione venga presa "de plano" sia che venga presa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, è prevista solo l'opposizione.
Nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", il ricorso per cassazione va qualificato come opposizione. In caso contrario, l'interessato si vedrebbe inammissibilmente privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione. Si vedano sul tema Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv 265538-01 e n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme auto S.r.l., Rv 271460-01, che recano ampia motivazione con ricostruzione sistematica della disciplina, e più recentemente Sez. 3, n. 6244 del 11/01/2018, Comune di Capodrise, non mass., n. 1314 del 27/10/2017, dep. 2018, Taormino, non mass.;
Sez. 3, n. 42302 del 27/09/2022, Ferlito, non mass. La qualificazione del ricorso come opposizione comporta che il fascicolo vada restituito al Tribunale di Gela per il relativo esame.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela Così deciso, il 4 maggio 2023 Il Consigliere e