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Sentenza — n. 23315/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to voluntary withdrawal by the appellant company.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Sunny s.r.l., voluntarily withdrew the petition on March 27, 2023. The company argued violations regarding the presumption of guilt and risk of delay, but the withdrawal rendered the legal grounds moot. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 321, 322 cod. proc. pen.: A criminal appeal voluntarily withdrawn by the appellant is declared inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and the fine.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal inadmissibility criminal appeal procedural costs burden fine fund payment voluntary renunciation petition rinuncia all'espropriazione sfruttamento dei fondali marini sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 321 cod. proc. pen.
Art. 322 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod.
art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sunny s.r.l. unipersonale in persona dell'amministratore unico Mauro Franzolin avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia; lette le conclusioni della ricorrente, anche a mezzo del procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen. da "Sunny s.r.l.", in persona del legale rappresentante, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327.

2. Propone ricorso per cassazione la "Sunny s.r.l.", deducendo la violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti ed al periculum in mora.

3. Con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli il 27/3/2023, la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023 liere es