Sentenza — n. 23314/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen. da Mauro Franzolin avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23314/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. proc. pen. da Mauro Franzolin avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franzolin Mauro, nato a Roma il 7/11/1966 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del ricorrente, anche a mezzo del procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen. da Mauro Franzolin avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327.
2. Propone ricorso per cassazione Franzolin, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 322, 324, 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen.
3. Con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli il 27/3/2023, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, che pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro