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Sentenza — n. 23313/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23313/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen. da Anna Maria Frisoni avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 30/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327. t 2. Propone ricorso per cassazione la Frisoni, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., in relazione all'art.1161 cod. nav., con riguardo al fumus commissi delicti ed al periculum in mora.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23313/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. proc. pen. da Anna Maria Frisoni avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 30/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327. t 2. Propone ricorso per cassazione la Frisoni, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., in relazione all'art.1161 cod. nav., con riguardo al fumus commissi delicti ed al periculum in mora.

Parole chiave

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libertà di navigazione equipaggiamento marittimo sfruttamento dei mari sorveglianza marittima azione di risarcimento danni da sequestro sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 23/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Frisoni Anna Maria, nata a Roma il 28/1/1950 avverso l'ordinanza del 23/12/2022 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia; lette le conclusioni della ricorrente, anche a mezzo del procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 23/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen. da Anna Maria Frisoni avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 30/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327. t 2. Propone ricorso per cassazione la Frisoni, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., in relazione all'art.1161 cod. nav., con riguardo al fumus commissi delicti ed al periculum in mora.

3. Con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli il 27/3/2023, la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, che pertanto deve essere dichiarata inammissibile.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro