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Sentenza — n. 23310/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23310/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23310/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza, emessa in data 13 luglio 2022, ore 14,00, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Avellino, emesso in data 11/07/2022 e notificato in data 12/07/2022, ore 16,20, con il quale si vietava al Mazzariello di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche con previsione di obbligo di presentazione.

Regesto Legislator

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art. 178 c.p; Sentenza — n. 23310/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, e ciò in quanto la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 12 luglio 2022, ore 16,20 e provvedimento di convalida è del 13 luglio 2022, ore 14,00, depositato in cancelleria in pari data.

Parole chiave

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censure procedurali termine processuale perentorio autorizzazione ad agire domanda di protezione provvisoria rinvio del dibattimento tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 178 c.p
256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da Mazzariello Vito, nato a Benevento il 22/05/1967 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 13 luglio 2022, ore 14,00, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Avellino, emesso in data 11/07/2022 e notificato in data 12/07/2022, ore 16,20, con il quale si vietava al Mazzariello di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche con previsione di obbligo di presentazione.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore del Mazzariello e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un unico motivo di ricorso di violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'art. 178 lett.

c) c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, e ciò in quanto la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 12 luglio 2022, ore 16,20 e provvedimento di convalida è del 13 luglio 2022, ore 14,00, depositato in cancelleria in pari data.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. Il provvedimento del Questore di Avellino, emesso in data 11/07/2022, veniva notificato al ricorrente in data 12/07/2022, ore 16,20; il PM. chiedeva la convalida in data 13/07/2022, ore 13,30 e il Giudice convalidava il provvedimento del questore in data 13/07/2022 ore 14,00 con deposito in cancelleria in pari data. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell'11.6.2013, Cesare, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett.

c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell'11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Nel caso in esame la convalida intervenuta in data 13 luglio 2022, ore 14,00, non ha rispettato il termine dilatorio.

5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato, quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso (ex multis Cass. 26/5/2011, n. 21022).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Avellino in data 11/07/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Av