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Sentenza — n. 21684/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21684/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 23 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Charles Carmel Rapa, ha annullato il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 21 ottobre 2022, avente ad oggetto le insegne e i marchi di titolarità dell'indagato, riconducibili alla Stanleybet Malta Lltd S.r.l., disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto. 1.1. Charles Carmel Rapa è indagato del reato ex artt. 81, 110 cod. pen., e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto, nella sua qualità di legale rappresentante della Stanleybet Malta Ltd., in concorso con Damiano Paparazzo, titolare dell'omonima ditta individuale, e altri non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, privi di concessione, autorizzazione o licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, hanno organizzato ed esercitato la raccolta di scommesse su eventi sportivi e di altro genere su rete fisica sul territorio della Repubblica italiana, tanto mediante sedi proprie della Stanleybet, quanto attraverso imprese indipendenti, con funzione di ricevitorie della Stanleybet, cd.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: CONSIDERATO IN DIRITI-0 1. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.1. Deve ribadirsi l'orientamento secondo cui anche in sede di impugnazione del provvedimento del tribunale del riesame è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716-01).

Parole chiave

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnei confronti di: RAPA CARMEL CHARLES nato il 09/12/1951 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato udito il difensore l'avvocata AGNELLO DANIELA insiste sull'inammissibilità del ricorso e si riporta alla sentenza Castelli n. 25439; l'avvocata FELIZIANI ROBERTA si riporta alla memoria in atti e deposita in udienza copia della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 marzo 2023.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 23 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Charles Carmel Rapa, ha annullato il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 21 ottobre 2022, avente ad oggetto le insegne e i marchi di titolarità dell'indagato, riconducibili alla Stanleybet Malta Lltd S.r.l., disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto. 1.1. Charles Carmel Rapa è indagato del reato ex artt. 81, 110 cod. pen., e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto, nella sua qualità di legale rappresentante della Stanleybet Malta Ltd., in concorso con Damiano Paparazzo, titolare dell'omonima ditta individuale, e altri non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, privi di concessione, autorizzazione o licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, hanno organizzato ed esercitato la raccolta di scommesse su eventi sportivi e di altro genere su rete fisica sul territorio della Repubblica italiana, tanto mediante sedi proprie della Stanleybet, quanto attraverso imprese indipendenti, con funzione di ricevitorie della Stanleybet, cd.

Centro Trasmissione Dati (in Cropanì dal 12 dicembre 2018, con condotta ancora in atto).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, chiedendone l'annullamento senza rinvio. 2.1. Con l'unico motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, e 1, commi 643 e 644, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il ricorrente riporta la motivazione dell'ordinanza relativa a Magliocco Pasquale e sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente applicato le norme suindicate in quanto non risponderebbe del delitto in questione soltanto colui che, munito della licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, eserciti l'attività di raccolta delle scommesse.

Non si sarebbe attribuita adeguata rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, alla scelta della società Stanleybet di non partecipare alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge n. 190 del 2014, che le avrebbe consentito di ottenere il rilascio della licenza di polizia. La scelta di non aderire a tale procedura avrebbe reso penalmente rilevante una condotta che non lo era con riferimento al precedente assetto normativo, caratterizzato da disposizioni discriminatorie e in contrasto con la normativa eurounitaria.Riportando ampi stralci di una sentenza del 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, infine, si sostiene che la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 non potrebbe essere considerata discriminatoria della posizione di Stanleybet.

3. La difesa di Charles Carmel Rapa ha depositato una memoria difensiva nella quale si argomenta diffusamente circa l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi del ricorso del Pubblico Ministero quanto al vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014. In estrema sintesi, il caso in esame non integrerebbe un'ipotesi di reato, in considerazione della discriminazione perpetrata con la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 nei riguardi di Stanleybet, il cui accertamento sarebbe oggetto di giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, giacché sarebbe stato precluso all'allibratore straniero di ottenere la necessaria licenza ex art. 88 t.u.l.p.s., pure richiesta, a causa dei plurimi procedimenti penali pendenti a carico dei dirigenti e dei titolari dei centri Stanleybet: precedenti penali sorti, però, per effetto della disciplina discriminatoria.

CONSIDERATO IN DIRITI-0 1. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.1. Deve ribadirsi l'orientamento secondo cui anche in sede di impugnazione del provvedimento del tribunale del riesame è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716-01).

Contrariamente al suddetto principio di diritto, il ricorrente non si è confrontato realmente con l'ordinanza impugnata, tanta da citare un provvedimento emesso nei confronti di Pasquale Magliocco, soggetto diverso dall'indagato. Le uniche argomentazioni con cui il ricorso si confronta, ma solo per una parziale coincidenza di contenuti tra quanto riportato nel ricorso e nell'ordinanza, sono solo quelle della parte finale dell'ordinanza; nulla è detto in ordine all'articolata motivazione delle pagine 1-3 e sui presupposti di fatto su cui si fonda il provvedimento di annullamento.1.2.

Il Tribunale del riesame si è pronunciato sulla richiesta di Charles Carmel Rapa, il quale risulta indagato non nella veste di titolare di un Centro di Trasmissione Dati operante in Italia quale ricevitoria Stanleybet, come nel caso del coindagato Damiano Paparazzo, bensì nella sua qualità di legale rappresentante della stessa Stanleybet Malta Ltd. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro affermando che la Stanleybet avesse operato sul territorio nazionale in assenza di una regolare concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e senza l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., evidenziando che «non è neppure provato che la società abbia richiesto dette autorizzazioni e non le abbia ottenute per ragioni discriminatorie».

Il Tribunale del riesame ha, invece, ritenuto che, nel caso in esame, sia stata richiesta la predetta autorizzazione di polizia, «rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione» (pag. 1 dell'ordinanza). Si è affermato nel provvedimento impugnato, che l'art. 1, commi 643 e seguenti, legge n. 190 del 2014, inciderebbe unicamente sulla regolarizzazione fiscale, non rimuovendo i meccanismi discriminatori nelle assegnazioni delle concessioni di gioco. Ciò, anche alla luce delle allegazioni difensive, valorizzate dal Tribunale, consistenti in «sentenze di legittimità e sentenze di merito, concernenti proprio il ricorrente, ove è stato analizzato il profilo discriminatorio delle concessioni di gioco in relazione alla Stanleybet, alla luce delle consulenze di parte, che ha portato al non ottenimento della concessione di giochi e all'autorizzazione ex art. 88 TULPS» (pag. 3 dell'ordinanza). 1.3.

A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente si è limitato a trascrivere integralmente una pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, di cui non si allega il passaggio in giudicato. Il ricorrente avrebbe dovuto argomentare e dimostrare, caso per caso e non in via generale ed astratta, dovendo il provvedimento di sequestro preventivo, ove ripristinato, incidere su specifici beni e posizioni soggettive, sulla applicabilità o meno del consolidato indirizzo giurisprudenziale anche alla fattispecie in esame, in cui ad essere indagato non è il titolare di un Centro di Trasmissione dei Dati, ma lo stesso legale rappresentate della Stanleybet.

Ciò assume rilevanza anche ove si consideri che, secondo il capo di imputazione, Charles Carmel Rapa e Damiano Paparazzo sono indagati del reato ex artt. 81, 110 cod. pen., e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella qualità rispettivamente di legale rappresentante della Stanleybet Malta Ltd. e di titolare dell'omonima ditta individuale con sede a Cropani, con fatti commessi «In Cropani dal 12.12.2018, con condotta ancora in atto».Il Pubblico Ministero non ha smentito l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'indagato, e quindi la Stanleybet Malta Ltd., ha presentato la richiesta di autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. ma che è stata rifiutata per motivi discriminatori.

La ratio della decisione, in sostanza, non risulta concretamente sottoposta a critica mediante un reale confronto con la motivazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

2. Pertanto, il ricorso dev