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Sentenza — n. 21682/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21682/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21682/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 9 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dal terzo Daniele Grasso, ha annullato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 21 ottobre 2022 di sequestro preventivo impeditivo delle insegne e dei marchi riconducibili alla Stanleybet Malta Lltd S.r.l. - emesso per i reati ex art. 4 legge n. 401 del 1989 contestati a Damiano Paparazzo e Charles Carmel Rapa, quale legale rappresentante della Stanleybet Malta LLTD s.r.l. - disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21682/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Non sarebbe applicabile al caso in esame il contrario orientamento della giurisprudenza, stante, altrimenti, l'impossibilità per il terzo interessato di difendersi adeguatamente in giudizio. Si deduce, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi del ricorso sul vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014. Il caso in esame, in considerazione della discriminazione perpetrata con la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 nei riguardi di Stanleybet, il cui accertamento sarebbe oggetto di giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, non integrerebbe un'ipotesi di reato.

Parole chiave

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azione di rivendicazione del marchio procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di rivocazione del sequestro marchio di riserva marchio internazionale usurpazione del nome
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARONei confronti di: GRASSO DANIELE nato a CATANIA il 09/01/1992 avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore l'avvocata AGNELLO DANIELA, in difesa di GRASSO DANIELE, chiede l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 9 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dal terzo Daniele Grasso, ha annullato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 21 ottobre 2022 di sequestro preventivo impeditivo delle insegne e dei marchi riconducibili alla Stanleybet Malta Lltd S.r.l. - emesso per i reati ex art. 4 legge n. 401 del 1989 contestati a Damiano Paparazzo e Charles Carmel Rapa, quale legale rappresentante della Stanleybet Malta LLTD s.r.l. - disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il quale, nel chiederne l'annullamento senza rinvio, ha dedotto ex art. 606, lett.

b) e c), cod. proc. pen., i vizi di violazione degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989 e 1, commi 643 e 644, legge m. 190 del 2014 (cfr. pag. 2 del ricorso). Il ricorrente rappresenta che il Tribunale del riesame si sarebbe pronunciato il 24 novembre 2022 su un'istanza di riesame avanzata da Pasquale Magliocco annullando il decreto genetico di sequestro preventivo dei marchi e delle insegne riconducibili a Stanleybet Malta LLTD s.r.I., incorrendo in due errori di diritto. 2.1. Con il primo motivo, dal titolo «Inammissibilità del riesame avanzato da Fortugno Giuseppe», si deduce l'inosservanza degli artt. 322 e 323 cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione di inammissibilità, sollevata dal Pubblico Ministero, in violazione dell'orientamento della giurisprudenza per cui il terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare ma può unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Da tale principio di diritto discenderebbe l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta, secondo il Pubblico Ministero, da Pasquale Magliocco, come indicato a pag. 7 del ricorso. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014. Sul punto, il ricorrente cita la motivazione dell'ordinanza emessa sul riesame proposto da Pasquale Magliocco e sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente applicato tali norme in quanto non risponderebbe del delitto in questione soltanto colui che, munito della licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, eserciti l'attività di raccolta delle scommesse. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato, ai fini della configurabilità del reato, la scelta della società Stanleybet di non partecipare alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge n. 190 del 2014, che le avrebbe consentito di ottenere il rilascio della licenza di polizia.

In punto di diritto si riportano ampi stralci di una sentenza del 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per sostenere che la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 non potrebbe essere considerata discriminatoria della posizione di Stanleybet.

3. La difesa del terzo interessato, Daniele Grasso, ha depositato la propria memoria difensiva. 3.1. Si eccepisce la carenza del fumus commissi delicti e la cessazione della materia del contendere, in quanto sarebbe intervenuto il dissequestro delle insegne e dei marchi Stanleybet in favore dell'indagato Charles Carmel Rapa. 3.2. Si deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero, in relazione all'inosservanza degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., in quanto il terzo proprietario del bene sequestrato sarebbe legittimato a proporre riesame, anche nel merito, non sussistendo alcuna preclusione legislativa in materia.

Non sarebbe applicabile al caso in esame il contrario orientamento della giurisprudenza, stante, altrimenti, l'impossibilità per il terzo interessato di difendersi adeguatamente in giudizio. Si deduce, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi del ricorso sul vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, e 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014. Il caso in esame, in considerazione della discriminazione perpetrata con la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità del 2015 nei riguardi di Stanleybet, il cui accertamento sarebbe oggetto di giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, non integrerebbe un'ipotesi di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di n AL: inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2.

Per quanto l'impugnazione concerna formalmente l'ordinanza del 9 dicembre 2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro in relazione alla posizione di Daniele Grasso, le argomentazioni del ricorso si riferiscono nel primo motivo al riesame proposto da Giuseppe Fortugno e da Pasquale Magliocco. Nel secondo motivo la critica si riferisce esplicitamente - essendone stato riportato il contenuto a pagina 8 del ricorso - all'ordinanza emessa nei confronti di Pasquale Magliocco. 1.3. Il ricorso, poi, non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata (pagina 3) proprio nella parte in cui ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa che dimostrerebbe che l'autorizzazione ex art. 88 tulp non sarebbe stata ottenuta proprio per i profili discriminatori indicati nella motivazione; cfr. le argomentazioni riportate nella memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame per l'udienza del 6 dicembre 2022.

Nella motivazione dell'ordinanza impugnata sono stati ricostruiti anche i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione sui casi in cui, nella vicenda «scommesse», sussiste il reato. 1.4. Va, infine, osservato che secondo il capo di imputazione, Charles Carmel Rapa e Damiano Paparazzo sono indagati del reato ex artt. 81, 110 cod. pen., e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella qualità rispettivamente di legale rappresentante della Stanleybet Malta Ltd. e di titolare dell'omonima ditta individuale con sede a Cropani, con fatti commessi «In Cropani dal 12.12.2018, con condotta ancora in atto».

Nella richiesta di sequestro preventivo del Pubblico ministero del 9 maggio 2022 e nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari non si espongono le specifiche ragioni per cui vi sarebbe la necessità di procedere al sequestro preventivo presso il terzo Daniele Grasso. Analogamente, nel ricorso non vi è alcuna rappresentazione specifica delle ragioni per le quali dovrebbe essere ripristinato il sequestro preventivo delle insegne di proprietà del terzo Daniele Grasso, che svolge l'attività in Catania: dunque, il terzo opera in un territorio diverso da quello indicato esplicitamente quale luogo del commesso reato - Cropani - nella incolpazione provvisoria.

Il ricorso, sul punto, è inammissibile per genericità perché, rispetto al fatto contestato, è privo l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di procedere a nuovo sequestro preventivo nei confronti di un soggetto terzo.

2. Pertanto, il ricorso deve