Sentenza — n. 21676/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso di Spada Giuseppe, nato a Policoro il 11/06/1979, avverso l'ordinanza in data 18/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21676/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle imende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso di Spada Giuseppe, nato a Policoro il 11/06/1979, avverso l'ordinanza in data 18/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello presentato da Giuseppe Spada - gravemente indiziato dello spaccio di mezzo quintale di hashish e dello spaccio in concorsoVtli cocaina - avverso l'ordinanza in data 6 luglio 2012 del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Lamenta l'omessa valutazione del decorso del tempo, dello stato d'incensuratezza e della mancata contestazione dell'aggravante associativa. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione perché i Giudici non avevano spiegato per quale ragione non potessero essere applicati gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Incontestata la gravità indiziaria per le violazioni del Testo Unico degli stupefacenti, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la perdurante concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa, con riferimento non solo alle condotte allarmanti, ma anche ai legami risalenti con esponenti delle consorterie criminali lucane e pugliesi, senza i quali lo Spada non avrebbe potuto movimentare quantitativi così ingenti di droga.
Correttamente il Tribunale del riesame ha disatteso tutti gli elementi dedotti dalla difesa: la carcerazione dei co- indagati, non essendovi stato un volontario recesso dall'attività criminale (peraltro, la rescissione dal vincolo è stata ritenuta irrilevante sia pure nei reati associativi con argomenti valevoli anche nel caso in esame, Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293-01); l'osservanza delle prescrizioni della misura, non costituendo fattore premiale (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652- 01); il decorso del tempo, non essendo elemento significativo né il tempo trascorso in carcere (si veda il precedente di questa Sezione ora citato), né la distanza dalla commissione del reato, trattandosi di appello cautelare (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999).
A differenza di quanto dedotto dalla difesa, è ineccepibile il giudizio di valorizzazione del legame anche con un solo presunto appartenente alla 'ndrangheta. Il Tribunale ne ha tratto infatti / la logica conseguenza della inidoneità del braccialetto elettronico a garantire la cautela, poiché il prevenuto ritornerebbe nel territorio di origine e non vi sarebbe la necessaria cesura con gli ambienti malavitosi di riferimento, considerazione questa sufficiente per assolvere all'obbligo motivazionale sull'adeguatezza (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01, in mot.).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle imende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 31 gennaio 2023 I