Sentenza — n. 21672/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon sentenza del 14/04/2022 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui in data 16/02/2021 il Giudice per l'udienza preliminare di Milano, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Achille Saletti alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, in ordine al delitto di cui all'articolo 10-bis d. Igs. 74/2000, per non avere versato, nella sua qualifica di legale rappresentante della SAMN Servizi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione per l'ammontare di 195.449,25 euro, superando la soglia di punibilità stabilita dallo stesso articolo. Reato commesso in Milano il 15/09/2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 179 cod. proc. pen, articolo 45 cod. pen; Sentenza — n. 21672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Afferma infine il ricorrente come la Corte di appello non solo non avrebbe attribuito rilievo dirimente a tale condizione, ma avrebbe ritratto dalla condotta del Saletti una ulteriore conferma della sua colpevolezza, ricondotta ad una scorretta e inadeguata gestione imprenditoriale; 2.3. con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 192, 526 e 533 cod. proc. pen. in relazione al principio della colpevolezza «oltre ogni ragionevole dubbio», nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento alla errata lettura delle voci di bilancio relative al rapporto debiti/crediti, da cui il giudice avrebbe ritratto una conferma dell'ipotesi accusatoria, in contrasto con la semplice lettura dei dati.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saletti Achille, nato a Verona il 12/05/1961 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 13 marzo 2023 depositata, per l'imputato, dall'Avv. Roberto Antonio Catanzariti del Foro di Cassino.
RITENUTO IN FATTO
1. con sentenza del 14/04/2022 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui in data 16/02/2021 il Giudice per l'udienza preliminare di Milano, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Achille Saletti alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, in ordine al delitto di cui all'articolo 10-bis d. Igs. 74/2000, per non avere versato, nella sua qualifica di legale rappresentante della SAMN Servizi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione per l'ammontare di 195.449,25 euro, superando la soglia di punibilità stabilita dallo stesso articolo. Reato commesso in Milano il 15/09/2016.
2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione di legge con riferimento all'articolo 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello al codifensore domiciliatario Roberto Antonio Catanzariti del Foro di Cassino; censura in dettaglio il difensore che, dalla stessa sentenza impugnata, l'imputato risulterebbe difeso dal solo Avv. Rita D'Agostino del Foro di Milano, unico difensore che ha ricevuto l'avviso di fissazione, laddove con la stessa proposizione di atto di appello, in data 29/04/2021, lo stesso Avv.
Catanzariti aveva fatto pervenire nomina a difensore di fiducia e domiciliatario del Saletti; 2.2. con il secondo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento all'articolo 45 cod. pen.. Sostiene in particolare come l'omesso versamento fosse determinato da una gravissima crisi di liquidità, un vero e proprio dissesto economico, generato dal ritardato pagamento delle commesse da parte degli enti pubblici per i quali la Saman prestava la propria attività. Afferma il ricorrente di avere privilegiato il pagamento degli stipendi e la prestazione dell'attività di assistenza ai pazienti, oltre ad avere rateizzato, e in parte pagato, il debito fiscale che via via maturava per effetto del mancato pagamento da parte dei committenti pubblici.
Afferma infine il ricorrente come la Corte di appello non solo non avrebbe attribuito rilievo dirimente a tale condizione, ma avrebbe ritratto dalla condotta del Saletti una ulteriore conferma della sua colpevolezza, ricondotta ad una scorretta e inadeguata gestione imprenditoriale; 2.3. con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 192, 526 e 533 cod. proc. pen. in relazione al principio della colpevolezza «oltre ogni ragionevole dubbio», nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento alla errata lettura delle voci di bilancio relative al rapporto debiti/crediti, da cui il giudice avrebbe ritratto una conferma dell'ipotesi accusatoria, in contrasto con la semplice lettura dei dati.
Sottolinea inoltre il ricorrente come egli stesso, in prima persona, fosse il maggior creditore della società e che abbia sempre percepito per ultimo le sue retribuzioni, peraltro in modo non continuativo, proprio al fine di non aggravare il dissesto.
3. Con memoria depositata in data 13 marzo 2023 l'Avv. Catanzariti lamentava ulteriormente la nullità dedotta con il primo motivo di ricorso, da considerarsi sia relativa alla vocatio in judicium dell'imputato che alla notifica al co-difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato. Risulta infatti che, in calce alla dichiarazione di appello, in data 29/04/2021 l'imputato aveva nominato difensori sia l'Avv. Rita D'Agostino che l'Avv. Roberto Antonio Catanzariti del Foro di Cassino, eleggendo nel contempo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Viale Francesco Restelli 5. Dalla lettura degli atti emerge come il decreto di citazione a giudizio di appello sia stato emesso nei confronti del Saletti con indicazione del solo difensore fiduciario Avv. D'Agostino e con domicilio dichiarato in Milano, Via San Damiano 4.
Il 12/07/2021 la cancelleria della Corte di appello di Milano ha quindi certificato la notifica della citazione a giudizio del Saletti al solo indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Rita D'Agostino (rita.dagostino@milano.pecavvocati.it ), che ha anche ricevuto in proprio analoga notifica quale difensore. Risulta pertanto pretermessa la citazione sia al ricorrente, in quanto domiciliato presso il difensore Avv. Catanzariti, sia a quest'ultimo quale co- difensore. Tale violazione determina una nullità assoluta di ordine generale cui necessariamente consegue l'annullamento della decisione impugnata, con trasmissione ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento del primo.
3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmiss