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Sentenza — n. 21670/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21670/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Barbarulo Alfonso, nato a Salerno il 04/11/1968, avverso la sentenza in data 27/09/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Massimo Torre, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 45 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21670/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste nella reiterazione delle medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Pacifica la condotta dell'omesso versamento delle ritenute d'acconto, il tema sollevato dalla difesa attiene, innanzi tutto, alla possibilità di applicare nel caso concreto la causa di giustificazione dell'art. 45 cod. pen. La Corte di appello ha negato la forza maggiore, in assenza della piena prova dell'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligazione tributaria, malgrado i crediti vantati.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese obbligo di pagamento fatture impagate arretrati di contributi omissione del contribuente pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Lamenta altresì il diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 45 cod. pen
Richiama in suo favore il precedente del Tribunale di Salerno del 2013, relativo alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, che aveva riconosciuto l'esimente dell'art. 45 cod. pen.
art. 51 cod. pen
279539 - 01, dove si è esclusa la causa di giustificazione dell'art. 51 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Barbarulo Alfonso, nato a Salerno il 04/11/1968, avverso la sentenza in data 27/09/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Massimo Torre, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 27 settembre 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 28 ottobre 2021 del Tribunale di Salerno che aveva condannato Alfonso Barbarulo alle pene di legge per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della Pellezzano Servizi S.r.l., non aveva versato, per il periodo d'imposta 2014, ritenute d'acconto dell'ammontare di euro 191.155,44. DEPOWTATA IN CA4CE-11, M_ 22 MAG 2023 '.- .' ' Luana 114.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 45 e 131-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione. Lamenta l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire la documentazione comprovante la responsabilità del Comune di Pellezzano, unico cliente della società affidataria dei servizi di gestione della pulizia del territorio, della manutenzione delle strade, del ciclo di rifiuti, e debitore di oltre tre milioni di euro. Richiama in suo favore il precedente del Tribunale di Salerno del 2013, relativo alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, che aveva riconosciuto l'esimente dell'art. 45 cod. pen. Lamenta altresì il diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste nella reiterazione delle medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Pacifica la condotta dell'omesso versamento delle ritenute d'acconto, il tema sollevato dalla difesa attiene, innanzi tutto, alla possibilità di applicare nel caso concreto la causa di giustificazione dell'art. 45 cod. pen. La Corte di appello ha negato la forza maggiore, in assenza della piena prova dell'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligazione tributaria, malgrado i crediti vantati.

Infatti, ha osservato che la documentazione prodotta era relativa agli inadempimenti contrattuali del periodo 2007-2010, che avevano giustificato l'assoluzione nel 2013, mentre nulla era stato specificamente dedotto per l'annualità 2014, a eccezione di una missiva del 2016 inviata dalla società al Comune in cui si comunicava il cospicuo credito vantato. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, quindi, la Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutta la documentazione allegata all'atto di appello, giungendo alla logica e ineccepibile conclusione della sua irrilevanza ai fini del giudizio: si tratta di documenti che all'evidenza non consentono di individuare una certa correlazione tra l'inadempimento del Comune e l'omesso versamento delle ritenute come contestato.

Peraltro, va ribadito sul punto che il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dal successivo art. 10-ter per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'IVA può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'Erario (Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017, dep. 2018, Botter, Rv. 272073- 01).

E' poi consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui nel reato di omesso versamento di ritenuta certificate, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190 - 01).

Si vedano in termini per l'analoga ipotesi dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01 e Sez. F, n. 23939 del 11/08/2020, Moretti Cuseri, Rv. 279539 - 01, dove si è esclusa la causa di giustificazione dell'art. 51 cod. pen., dal momento che, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice.

Con riferimento al diniego della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., la Corte di appello di Salerno ha escluso i relativi presupposti per carenza di allegazione. La difesa, che nulla aveva dedotto nell'atto di appello, limitandosi a formulare tale domanda in via subordinata, ha eccepito nel ricorso per cassazione che il fondamento della richiesta era desumibile dalla vicenda nel suo complesso. La censura non ha però alcuna consistenza, poiché non è configurabile la lieve tenuità rispetto all'entità dell'evasione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle &mmende.

P. Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così