Sentenza — n. 21479/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a D'Antonio Antonio, la pena concordata di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt 81, 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nonchè la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 62-bis cod.pen; Sentenza — n. 21479/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'Antonio Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 28, comma 4 e 37 cod.pen., lamentando che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato una pena accessoria che non era parametrata a quella principale e che, comunque, la pena accessoria era stata determinata nella misura massima senza alcuna motivazione al riguardo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen., lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Antonio Antonio, nato a Casoria il 21/11/1974 avverso la sentenza del 21/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a D'Antonio Antonio, la pena concordata di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt 81, 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nonchè la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'Antonio Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 28, comma 4 e 37 cod.pen., lamentando che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato una pena accessoria che non era parametrata a quella principale e che, comunque, la pena accessoria era stata determinata nella misura massima senza alcuna motivazione al riguardo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen., lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 28 comma 4 e 37 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, è fondato con riferimento alla doglianza con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla applicazione della pena accessoria ed alla sua durata. Questa Corte ha, infatti, affermato, principio che va qui ribadito che in tema di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena ( Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv. 278962 - 01).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe consentito di ridurre la pena della pena e l'irrogazione di una pena non contraria a giustizia.Tale doglianza, non attenendo al profilo di illegalità della pena, non è consentita: l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» E' inammissibile, quindi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la doglianza che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dichiara inammissibile nel