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Sentenza — n. 21478/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to prior annulment of the seized asset order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked a concrete legal interest in challenging the annulment of the seizure order. Although the lower court had previously annulled the seizure, the Supreme Court ruled that the appellant failed to demonstrate a practical advantage or utility from overturning that annulment. Consequently, the appeal was rejected under Article 568 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 568 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The requirement of interest under Article 568 applies to appeals against precautionary measures and exists only if the appeal can practically remedy the prejudice caused by the contested decision, ensuring a tangible benefit for the appellant.

Parole chiave

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lack of interest appeal precautionary measure annulment practical advantage requirement costs of proceedings Cassation inadmissibility perdita dell'interesse degno di protezione restituzione in pristino privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 568 c.p.p.
Rileva, in tal caso, il principio per cui il requisito dell'interesse, richiesto dall'art. 568 cod.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 5 L. 173/2005
Si aggiunge che, secondo l'art. 5 del D.L.
Art. 23 Dlgs. 206/2005
173/2005, piuttosto che nell'ambito dell'illecito amministrativo ex art. 23 comma 1 lett.
artt. 110 cod. pen
Con ordinanza del 15 giugno 2022, il tribunale di Rimini, adito nell'interesse, tra gli altri, di Conoscitore Stafania, avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca disposto dal Gip del medesimo tribunale, in relazione agli artt. 110 cod. pen.
art. 568 cod. proc. pen
Rileva, in tal caso, il principio per cui il requisito dell'interesse, richiesto dall'art. 568 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997
Se dunque, l'impugnazione proposta dall'imputato, per una qualsiasi causa, non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può cioè conseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto, non vi è interesse (Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Cc.
Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Conoscitore Stefania nata a Manfredonia il 04/01/1981; avverso la ordinanza del 15/06/2022 del tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Raffaele Piccirillo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Granozio Luana quale sostituto processuale dell'avv.to Cicco Filippo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 15 giugno 2022, il tribunale di Rimini, adito nell'interesse, tra gli altri, di Conoscitore Stafania, avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca disposto dal Gip del medesimo tribunale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. 5 e 7 L. 173 del 2005, annullava il decreto di e. sequestro preventivo del Gip suddetto del 4 aprile 2022, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

2. Avverso la predetta ordinanza Conoscitore Stefania, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., contestando la riconduzione della condotta ascritta nella fattispecie ex artt. 5 e 7 L. 173/2005, piuttosto che nell'ambito dell'illecito amministrativo ex art. 23 comma 1 lett.

p) del Dlgs. 206/2005. Si osserva come tra le due fattispecie vi sarebbe piena coincidenza materiale, per cui non potrebbe costituire elemento discretivo, a favore della ipotesi contravvenzionale, il percepimento di una retribuzione principalmente connessa alla affiliazione di nuovi soggetti piuttosto che alla vendita di prodotti. Di converso, l'applicabilità della disciplina del Codice del Consumo risiederebbe nell'elemento distintivo costituito dalla circostanza per cui gli incaricati alle vendite devono essere qualificati quali consumatori secondo l'accezione del predetto Codice.

Si aggiunge che, secondo l'art. 5 del D.L. 146/07, l'art. 5 della L. 173/2005 si applicherebbe solo allorquando risultino coinvolti persone fisiche o giuridiche che esercitino l'attività promozionale / di vendita nell'ambito della propria attività commerciale / industriale. In tale quadro, si sostiene che vi sarebbe la natura occasionale delle attività di vendita svolta dalla maggior parte degli incaricati, e gli indagati sarebbero risultati tutti consumatori / promoters - incaricati alle vendite, nell'accezione dell'art. 18 del Codice del Consumo.

Si tratterebbe, quindi, solo di forme di vendita multilivello tra consumatori, con applicazione del Codice del consumo. Come realizzata dalla stessa ricorrente.

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione apparente in ordine al sollevato difetto di giurisdizione ed al fumus del reato ipotizzato, a fronte di espressioni di stile e della mancata considerazione critica sia degli elementi di accusa che di quelli difensivi proposti.

5. Il ricorso è inammissibile, per mancanza di interesse, a fronte dell'avvenuto annullamento del sequestro impugnato, seppure per assenza di periculum in mora. Rileva, in tal caso, il principio per cui il requisito dell'interesse, richiesto dall'art. 568 cod. proc. pen., si applica anche alle impugnazioni dei provvedimenti cautelari, e si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale.

Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante. Se dunque, l'impugnazione proposta dall'imputato, per una qualsiasi causa, non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può cioè conseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto, non vi è interesse (Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997 ) Rv. 207488 - 01). Le Sezioni unite hanno ribadito questo concetto, laddove hanno rappresentato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244110 - 01 De Marino).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi