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Sentenza — n. 20665/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20665/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CARELLI MIRKO nato a LODI il 07/02/1988 avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 608 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 37 cod. pen; Sentenza — n. 20665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); 3.4.ne consegue che la Corte di cessazione non può applicare direttamente tali pene (in questo senso, anche la citata Sez. U, Galdini); 3.5.pertanto, trattandosi di sentenza di condanna inappellabile (art. 593, comma 1, cod. proc. pen.), la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cremona.

Parole chiave

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estratto del casellario giudiziale procedura di revisione penale remissione della pena alleggerimento della pena risarcimento per errore giudiziario restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 608 cod. proc. pen
283754 - 01, la sentenza dì condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.; 3.2.poiché le pene accessorie di cui all'art.
art. 133 cod. pen
art. 37 cod. pen
e non può essere rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CARELLI MIRKO nato a LODI il 07/02/1988 avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/12/2021 del Tribunale di Cremona che ha dichiarato il sig. Mirko Carelli colpevole del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, e l'ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 1.1.Con unico motivo deduce l'omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000. 2.11 ricorso è ammissibile e fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.come affermato da Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01, la sentenza dì condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.; 3.2.poiché le pene accessorie di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, conseguono di diritto alla condanna per uno qualsiasi dei reati previsti dal decreto stesso, è evidente l'errore nel quale è incorso il Tribunale che ha omesso di applicarle; 3.3.poiché si tratta di pene accessorie per alcune delle quali (in particolare quelle di cui alle lettere a, b e c) la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, tale durata deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non può essere rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); 3.4.ne consegue che la Corte di cessazione non può applicare direttamente tali pene (in questo senso, anche la citata Sez. U, Galdini); 3.5.pertanto, trattandosi di sentenza di condanna inappellabile (art. 593, comma 1, cod. proc. pen.), la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cremona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle omesse pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona. Così deciso in Roma, 1'11/01/2