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Sentenza — n. 19594/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against noise disturbance conviction, ruling offense procedible ex officio and evidence sufficient.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for noise disturbance. The defendant argued the trial lacked motivation regarding noise levels and failed to prove his personal responsibility for the disturbances. The court rejected these claims, noting the offense is procedible ex officio due to the public nature of the venue and that technical measurements and witness testimonies sufficiently proved the noise exceeded legal limits and originated from the defendant's premises.

Regesto Legislator

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Art. 659 cod. pen.; Art. 593, 3 comma cod. proc. pen.; Art. 568, 5 comma cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The offense of disturbing public quiet in a public gathering place is procedible ex officio; the appellate court's conversion of an appeal into a cassation appeal does not invalidate the trial court's factual findings if supported by sufficient evidence.

Parole chiave

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public quiet disturbance procedible ex officio noise level measurement conversion of appeal public gathering place inquinamento acustico indennizzo per rumore aeroportuale oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 659 cod. pen.
Deve essere in primo luogo puntualizzato che il reato in contestazione non risulta interessato dalle modifiche apportate all'art. 659 cod. pen. dal d.
Art. 593, 3 comma cod. proc. pen.
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Sassari, debitamente riconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, 3 comma cod.
Art. 568, 5 comma cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod.
art. 659 cod. pen
Deve essere in primo luogo puntualizzato che il reato in contestazione non risulta interessato dalle modifiche apportate all'art. 659 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, sentenza n. 2124 del 19.12.2018
in tal senso anche Sez. 1, sentenza n. 2124 del 19.12.2018 non mass.), onde il reato deve ritenersi procedibile di ufficio.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OSAZUWA CLEAN OSABUOHIEN, nato in Nigeria il 21.9.1982 avverso la sentenza in data 10.2.2020 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 10.2.2020 il Tribunale di Sassari ha condannato Osazuwa Clean Osabuohien alla pena di C 300,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art.659 cod. pen. per avere, in quanto titolare di un locale ubicato nella città di Sassari, dal quale provenivano quotidianamente durante l'orario notturno emissioni sonore derivanti dalla diffusione di musica superiori a quelle consentite ex lege oltre agli schiamazzi degli avventori che sostavano fuori dall'esercizio commerciale, disturbato la pubblica quiete.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Sassari, debitamente riconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, 3 comma cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione con il quale lamenta la mancanza di motivazione sul superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal locale, nonché la mancanza di prova che la condotta contestata fosse attribuibile alla sua persona, non risultando che fossero gli avventori del suo locale a stazionare sulla pubblica via, e che l'estensione delle propagazioni sonore fosse tale da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere in primo luogo puntualizzato che il reato in contestazione non risulta interessato dalle modifiche apportate all'art. 659 cod. pen. dal d. Igs. 10.10.2022 n.150 che ne prevede che la procedibilità a querela di parte, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità: provenendo, invero, le emissioni sonore da un locale in cui si ascoltava musica, così come indicato già nell'imputazione, deve ritenersi che si verta nell'ambito dei "ritrovi", accezione nella quale sono ricompresi nella terminologia corrente i luoghi pubblici o aperti alla frequentazione di una pluralità di persone non preventivamente determinate per intrattenersi in un comune divertimento o in una attività condivisa indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'incontro (cfr. in tal senso anche Sez. 1, sentenza n. 2124 del 19.12.2018 non mass.), onde il reato deve ritenersi procedibile di ufficio.

Sgombrato il campo da ogni questione preliminare, deve rilevarsi che sebbene l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'ari:. 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, e dunque riqualificando l'atto di appello, improponibile avverso le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda rese dal giudice di primo grado in ricorso per cassazione a norma degli artt. 620 lett.

i) e 621 cod. proc. pen., ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato: l'atto convertito deve aver infatti, i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il favor impugnationis deroghe di sorta alle norme che formalmente e sostanzialmente disciplinano i diversi mezzi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092; Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835).Ai requisiti sostanziali del ricorso in sede di legittimità non corrisponde, tuttavia, l'impugnativa in esame che, nel lamentare il vizio motivazionale, astrattamente sussumibile nella previsione di cui all'art. 606 lett e) cod. proc. pen., contiene una serie di censure generiche in ordine all'ascrivibilità all'Oazuwa, quale gestore del locale, delle emissioni sonore sostenendo che l'espletata istruttoria non ne avesse fornito alcuna dimostrazione.

Il ricorso non si confronta però con i puntuali rilievi svolti dal giudice di merito relativi alle convergenti deposizioni dei testi Leoni e Mereu, abitanti, così come tutti gli altri sottoscrittori dell'esposto nei confronti dell'imputato, nei pressi del ritrovo, i quali descrivono le emissioni musicali provenienti dall'interno del locale quanto gli schiamazzi degli avventori che specie d'estate stazionavano all'esterno forieri di disturbo dell'intero vicinato. Dirimente, al di là di ogni altra disquisizione, è in ogni caso l'accertamento, integralmente tralasciato dalla difesa, compiuto dagli agenti di PG tramite fonometro misuratore posizionato nell'appartamento sovrastante il locale durante la notte, all'esito del quale era stato rilevato che il livello differenziale era di gran lunga superiore a quello consentito di 3 decibel, essendosi verificato che le fonti sonore provenienti dal locale superavano addirittura i 7 decibel, rilievo questo, peraltro, effettuato a finestra chiusa.

A fronte di granitico compendio istruttorio sostenere, come fa la difesa, che la propagazione delle onde sonore non avesse alcuna attitudine a turbare la pubblica quiete e che le stesse non fossero ascrivibili all'imputato si traduce in una doglianza di stampo meramente contestativo che non solo non evidenzia alcuna frattura logico argomentativa del ragionamento sviluppato dal Tribunale insulare, ma neppure frappone alla coerente ricostruzione della sentenza impugnata alcun elemento, indebitamente tralasciato o preternnesso, in grado di sovvertire l'intero ragionamento probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità nel quale possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale.

Le risultanze della verifica fononnetrica, unitamente alle plurime denunce sporte dai residenti nei pressi del locale e alle deposizioni raccolte nell'istruttoria dibattimentale, provenienti da soggetti diversi dal titolare dell'appartamento dal quale erano stati eseguiti i rilievi tecnici, dimostrano di per sé, indipendentemente dagli ulteriori rumori relativi ai continuativi schiamazzi lungo la pubblica via che atteso l'orario notturno sono stati logicamente attribuiti agli avventori del locale, la provenienza delle propagazioni musicali dal ritrovo gestito dall'imputato.

Va infatti considerato che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale ben può fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete, non limitato agli appartamenti attigui alla fonte rumorosa, derivando in tal caso l'affermazione di responsabilità sia dall'entità del superamento del differenziale consentito a seguito dell'accertamento compiuto dall'appartamento ubicato al piano superiore, sia dalle deposizioni di soggetti altrove residenti.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello, in difetto di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell