Cassation court dismisses appeal by reclassifying execution objection as opposition under Art. 667 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Pierina Rastellini's appeal against the Rome Tribunal's refusal to execute a fine. Rastellini argued that her acquittal under the 2020 law made the fine payment illogical and unenforceable. The court ruled that the appeal must be reclassified as an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code rather than a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4, c.p.p.; Art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.: When an execution objection concerns a fine imposed after a preliminary review rejection, the remedy is opposition before the issuing judge, not cassation, to preserve the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASTELLINI PIERINA nato a ROMA il 08/01/1933 avverso l'ordinanza del 04/08/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Luigi Birritteri: "qualificare il ricorso come opposizione ex art. 667, quarto comma, c.p.p. e trasmissione atti"
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Roma, in sede esecutiva, con provvedimento del 4 agosto 2022 dichiarava inammissibile l'istanza di Pierina Rastellini, qualificata l'istanza incidente di esecuzione sul titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
2. Ricorre in cassazione Pierina Rastellini, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (legge n. 178 del 30 dicembre 2020). La legge in oggetto prevede un rimborso in favore dell'imputato assolto con formula piena. La ricorrente era assolta perché il fatto non sussiste, dal reato ex art. 44, d.P.R. 380/2001. La Cassazione con sentenza del 16 luglio 2019 n. 35206 dichiarava inammissibile il ricorso avverso la decisione del Tribunale del riesame (per il sequestro) e condannava la ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.
2. Manifesta illogicità della motivazione. L'assoluzione è irrevocabile e, quindi, non può sussistere un'obbligazione al pagamento di spese o di somme in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale di Roma risulta motivata in maniera illogica in quanto nessuna somma deve versare la ricorrente assolta con formula piena. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. La ricorrente ha depositato memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso rilevando come il giudice dell'esecuzione, in considerazione della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, avrebbe dovuto o annullare la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in considerazione della sentenza di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La condanna alle spese relativamente al procedimento incidentale del riesame del sequestro non può essere messa in esecuzione se non dopo una eventuale sentenza di condanna: "La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. (Fattispecie di rigetto di riesame di un sequestro preventivo successivamente revocato, nella quale la S.C. ha giudicato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per l'annullamento del provvedimento reiettivo del Tribunale della libertà, del quale era comunque stato richiesto l'accoglimento ai fini delle spese del procedimento di riesame)" (Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 09/03/2017 Cc. (dep. 09/05/2017 ) Rv. 269988 - 01).
Per il ricorso in cassazione vale lo stesso principio: "È inammissibile il ricorso volto a ottenere la revoca della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, emessa a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare, in quanto solo dopo la definizione del procedimento principale tale condanna acquista efficacia esecutiva ed è, pertanto, consentito l'avvio della procedura per il recupero della somma e l'attivazione dell'incidente di esecuzione, qualora sorgano questioni sull'esistenza e validità del titolo" (Sez. 6 - , Ordinanza n. 8841 del 03/02/2020 Cc. (dep. 04/03/2020) Rv. 278561 - 01).
Tuttavia, il rimedio esperibile avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è quello dell'opposizione allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento (art. 667, quarto comma, cod. proc. pen.) e in tal modo deve riqualificarsi il ricorso in cassazione, per il principio del favor impugnationis.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 C.P.P. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma