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Sentenza — n. 19332/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19332/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizio della motivazione, avverso l'ordinanza del 1 dicembre 2022 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli che, su istanza di Cautiero Luisa, Cautiero Davide e Cautiero Gianluca, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, fino alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso da loro proposto.

Regesto Legislator

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art. 586 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19332/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per altro, il giudice dell'esecuzione ha sospeso non l'ordine di demolizione ma il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, cioè il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Cfr. anche Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale.

Parole chiave

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divieto di demolizione sospensione dell'esecuzione effetto sospensivo della licenza edilizia abbandono del procedimento impugnazione della cancellazione domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 586 cod. proc. pen
Infatti, tale norma dispone che si osservano in quanto applicabili le disposizioni sulle impugnazioni: trova, pertanto, applicazione l'art. 586 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLINel procedimento nei confronti di: CAUTIERO LUISA nato a NAPOLI il 12/02/1994 CAUTIERO DAVIDE CAUTIERO GIAN LUCA AVVERSO L'ORDINANZA DEL 01/12/2022 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso DEPC,ZRTATA IN CCkA -B MAG 2023 FUNZ:ON IAR1O 1•n••• -

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizio della motivazione, avverso l'ordinanza del 1 dicembre 2022 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli che, su istanza di Cautiero Luisa, Cautiero Davide e Cautiero Gianluca, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, fino alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso da loro proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile: per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza di sospensione ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. qualora non incida sulla libertà personale (Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Di Bari, Rv. 225203 - 01). Il provvedimento impugnabile ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. con ricorso per cassazione è solo il provvedimento conclusivo dell'incidente di esecuzione. Infatti, tale norma dispone che si osservano in quanto applicabili le disposizioni sulle impugnazioni: trova, pertanto, applicazione l'art. 586 cod. proc. pen. per cui l'impugnazione immediata delle ordinanze è ammessa esclusivamente per quelle emesse in materia di libertà personale (così Sez. 3, n. 23835 del 03/06/2021, Visalli, Rv. 281332 - 01).

Per altro, il giudice dell'esecuzione ha sospeso non l'ordine di demolizione ma il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, cioè il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Cfr. anche Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso