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Sentenza — n. 19331/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19331/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19331/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 17 ottobre 2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione di Luisa Cautiero avverso il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza del Pretore di Napoli del 3 novembre 1997, relativo a più immobili abusivamente realizzati: un manufatto di 2 piani, un altro di 3 piani fuori terra, altro fabbricato di due piani di cui si continuò la costruzione.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19331/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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ordine di demolizione costruzioni non autorizzate deroga alla licenza edilizia effetto sospensivo della licenza edilizia revoca del permesso di domicilio licenza edilizia concessa a titolo precario

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAUTIERO LUISA nato a NAPOLI il 12/02/1994 avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. Amedeo Valanzuolo il difensore si riporta alle conclusioni già formulate

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 17 ottobre 2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione di Luisa Cautiero avverso il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza del Pretore di Napoli del 3 novembre 1997, relativo a più immobili abusivamente realizzati: un manufatto di 2 piani, un altro di 3 piani fuori terra, altro fabbricato di due piani di cui si continuò la costruzione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Luisa Cautiero deducendo il vizio di «mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe affermato che il giudice di merito si sarebbe già pronunciato negativamente sulla non condonabilità delle opere mentre si sarebbe limitato ad affermare l'inapplicabilità dell'art. 38, comma 2, legge 47 del 1985 «non essendo stata prodotta (allo stato) la certificazione di congruità di tutte le istanze di condono». 2.1.

Il giudice della cognizione avrebbe effettuato una valutazione di astratta condonabilità allo stato del bene oggetto di imputazione e ciò implicherebbe quella astrattezza suscettibile di una verifica successiva di condonabilità, con la conseguenza che sarebbe possibile il rilascio del condono successivamente alla sentenza di condanna con conseguente estinzione anche dell'ordine di demolizione. Si dovrebbe procedere alla revoca dell'ordine di demolizione essendo sufficiente la valutazione di astratta condonabilità dell'immobile. Il successivo rilascio della concessione edilizia da parte dell'amministrazione comunale dovrebbe necessariamente implicare gli effetti estintivi delle sanzioni amministrative: sussisterebbe un presupposto logico giuridico per il rilascio di valido condono. 2.2.

Il difensore ha poi depositato una memoria di replica alle argomentazioni del Pubblico ministero con cui si sostiene che sarebbe stato rilasciato dopo la condanna il permesso di costruire in sanatoria ex lege n. 724 del 1994.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità: non indica neanche se la ricorrente sia la condannata o un soggetto terzo e quale rapporto abbia con gli immobili per i quali è intervenuta la condanna; si invoca l'astratta applicabilità del condono senza neanche indicare a quale regime giuridico ci si riferisce.Il ricorrente propone un motivo perplesso sul vizio della motivazione, per ciò solo inammissibile, fondato su un'interpretazione personale della sentenza di condanna, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Del tutto erronea è, poi, la tesi che un'eventuale valutazione di astratta condonabilità - per altro rappresentata senza alcun concreto elemento di valutazione in relazione agli immobili e senza specificare la relazione tra la ricorrente e gli immobili stessi - sarebbe sufficiente alla revoca dell'ordine di demolizione, posto che neanche un eventuale permesso in sanatoria sarebbe astrattamente sufficiente: per Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili.

Solo con la memoria di replica si inserisce un nuovo elemento di fatto, come tale non valutabile, il rilascio del condono, in termini ugualmente generici, posto che non è indicata alcuna correlazione con l'immobile oggetto della condanna.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore