Sentenza — n. 19328/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANattino Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'ad. 444 cod.proc.pen., deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di merito ha disposto l'applicazione della pena in continuazione con altra, oggetto di precedente condanna definitiva, erroneamente includendo un capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato assolto, con conseguente illegalità della pena complessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19328/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di merito ha disposto l'applicazione della pena in continuazione con altra, oggetto di precedente condanna definitiva, erroneamente includendo un capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato assolto, con conseguente illegalità della pena complessiva.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NATTINO UMBERTO nato a GENOVA il 08/01/1992 avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG, dottor Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Nattino Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'ad. 444 cod.proc.pen., deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di merito ha disposto l'applicazione della pena in continuazione con altra, oggetto di precedente condanna definitiva, erroneamente includendo un capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato assolto, con conseguente illegalità della pena complessiva.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio.
3. Il ricorrente a mezzo del difensore minuti di procura speciale, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'ad. 568 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 6 febbraio 2023, l'imputato vi ha rinunciato a mezzo del difensore, munito di procura speciale. Considerato che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'ad. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 5185 del 18/12/2014, Rv. 262478), nel vedendosi, nel caso in esame, in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910), consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2023 DEPO&TATA IN CA