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Sentenza — n. 18929/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18929/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 13/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 828/2022 della Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Abbas Zahid. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Abbas Zahid, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 34 cod.proc.pen., lamentando che i Giudici componenti in Collegio della Corte di appello che pronunciavano l'ordinanza impugnata avrebbero dovuto astenersi, trattandosi degli stessi Giudici, eccetto uno, che avevano composto il Collegio che aveva pronunciato l'ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 828/2022; la questione di incompatibilità era stata tempestivamente sollevata e rigettata dalla Corte di appello, ma di tale questione e della relativa decisione non vi era traccia nel verbale di udienza- Lamenta, poi, che la Corte di appello aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione con motivazione che non trovava riscontro negli atti processuali né nelle indicazioni fornite dalla Suprema Corte; dagli processuali emergeva che il comportamento tenuto dall'istante non integrava la colpa ostativa al diritto all'indennizzo: le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni della persona offesa erano state fin da subito percepite dagli inquirenti, la versione alternativa fornita da Abbas era stata confermata dall'altro coimputato e l'Abbas aveva tenuto fin da subito un comportamento processuale collaborativo; la Corte di appello aveva valutato in senso negativo il comportamento collaborativo dell'Abbas, il quale pur ammettendo di aver avuto un diverbio con la persona offesa, aveva da subito fornito una versione alternativa dei fatti, plausibile e tale da indurre il Giudice a non applicare nessuna misura cautelare.

Regesto Legislator

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art. 34 cod.proc.pen; Sentenza — n. 18929/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464, nonché tra le più recenti, Sez. 1 n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302, anche per richiami alla giurisprudenza costituzionale); essa, perciò, non è causa di nullità del provvedimento, ma attribuisce all'interessato soltanto la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza. Da tanto discende la non proponibilità della questione in questa sede.

Parole chiave

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indennità per detenzione riapertura della procedura d'asilo calcolo dell'indennità risarcitoria riparazione per persecuzione etnica restituzione dell'assistenza sociale spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod.proc.pen
Secondo un principio generale dell'ordinamento processuale penale, infatti, come ricostruito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, e che il Collegio condivide, l'esistenza di una delle cause di incompatibilità ex art. 34 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Abbas Zahid, nato a Haffed Abad (Pakistan) il 01/11/1987 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 828/2022 della Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Abbas Zahid.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Abbas Zahid, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 34 cod.proc.pen., lamentando che i Giudici componenti in Collegio della Corte di appello che pronunciavano l'ordinanza impugnata avrebbero dovuto astenersi, trattandosi degli stessi Giudici, eccetto uno, che avevano composto il Collegio che aveva pronunciato l'ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 828/2022; la questione di incompatibilità era stata tempestivamente sollevata e rigettata dalla Corte di appello, ma di tale questione e della relativa decisione non vi era traccia nel verbale di udienza- Lamenta, poi, che la Corte di appello aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione con motivazione che non trovava riscontro negli atti processuali né nelle indicazioni fornite dalla Suprema Corte; dagli processuali emergeva che il comportamento tenuto dall'istante non integrava la colpa ostativa al diritto all'indennizzo: le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni della persona offesa erano state fin da subito percepite dagli inquirenti, la versione alternativa fornita da Abbas era stata confermata dall'altro coimputato e l'Abbas aveva tenuto fin da subito un comportamento processuale collaborativo; la Corte di appello aveva valutato in senso negativo il comportamento collaborativo dell'Abbas, il quale pur ammettendo di aver avuto un diverbio con la persona offesa, aveva da subito fornito una versione alternativa dei fatti, plausibile e tale da indurre il Giudice a non applicare nessuna misura cautelare.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva riproposto le stesse argomentazioni censurate nella sentenza della Corte di Cassazione, entrando nuovamente nel merito della sentenza assolutoria passata in giudicato ed evidenziando un profilo di colpa grave ascrivibile all'Abbas in contrasto con le risultanze istruttorie; aggiunge che la Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, aveva riconosciuto l'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta al coimputato, assolto per i medesimi fatti.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo un principio generale dell'ordinamento processuale penale, infatti, come ricostruito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, e che il Collegio condivide, l'esistenza di una delle cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non solo non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., per tutte, tra le più recenti, Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637, e Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780), ma non integra neppure una nullità relativa (in questo senso, Sez.

U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464, nonché tra le più recenti, Sez. 1 n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302, anche per richiami alla giurisprudenza costituzionale); essa, perciò, non è causa di nullità del provvedimento, ma attribuisce all'interessato soltanto la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza. Da tanto discende la non proponibilità della questione in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il Giudice di rinvio non ha adempiuto all'obbligo della motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti del tutto inadeguati ed illogici con la decisione di annullamento di questa Corte; in buona sostanza, è evidente che la condotta ostativa del ricorrente è stata desunta da circostanze la cui sussistenza (rapporti tra la persona offesa e gli imputati, contesto in cui era maturata la lite tra i cittadini extracomunitari e modalità della stessa; ruolo del ricorrente in tale contesto) è stata ritenuta non accertata in sede di cognizione, in ragione della contraddittorietà delle versioni rese dalla persona offesa e dell'assenza di qualsiasi riscontro alle dichiarazioni rese dalla stessa; inoltre, la Corte di appello ha individuato uno specifico profilo di colpa grave attribuibile al ricorrente nella circostanza che l'Abbas, come dallo stesso ammesso in sede dibattimentale, si era allontanato dai luoghi dopo che la persona offesa aveva avuto la peggio nel confronto fisico con più soggetti, senza, però, spiegare perché tale comportamento, ritenuto incauto, avrebbe avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva (cfr Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv.283411 - 01, che ha affermato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà).

3. I vizi motivazionali rilevati impongo, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi