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Sentenza — n. 18921/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18921/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27/05/2022, la Cotte di appello di Palermo confermava la sentenza resa in data 17/06/2020 dal Tribunale di Marsala, il quale, all'esito di giudizio abbreviato, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, aveva condannato Perniciaro Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 175 cod.pen; Sentenza — n. 18921/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti pena pecuniaria sospesa pene e misure remissione della pena riduzione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod.pen
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Perniciaro Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 01/04/2000 avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al beneficio di cui all'art. 175 cod.pen, senza rinvio esercitando i poteri di cui all'art. 620 lett. I, cod.proc.pen.; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Simone Bonanno, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/05/2022, la Cotte di appello di Palermo confermava la sentenza resa in data 17/06/2020 dal Tribunale di Marsala, il quale, all'esito di giudizio abbreviato, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, aveva condannato Perniciaro Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Perniciaro Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva omesso di valutare le argomentazioni difensive contenute nel secondo motivo di appello, con il quale di chiedeva il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Nella sentenza impugnata, pur avendo costituito specifico motivo di appello formulato dal difensore dell'imputato la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, non vengono esplicitate le ragioni per le quali Perniciaro Giuseppe non è stata ritenuto meritevole dell'invocato beneficio.

3. La Corte territoriale, a fronte di una specifica richiesta di verifica sollecitata dall'appellante sull'applicabilità della non menzionli_ della condanna, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione di primo grado oggetto di impugnazione e meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva l'obbligo di pronunciarsi. Il silenzio della decisione sul tema del predetto beneficio vizia parzialmente l'atto decisorio.

4. Ciò posto, osserva il Collegio che emergono dagli atti elementi che consentano di valutare compiutamente la sussistenza dei presupposti di applicabilità del beneficio in questione e, segnatamente, l'incensuratezza dell'imputato e la prognosi negativa in relazione alla futura probabilità di ricaduta del colpevole nel reato, trattandosi di prima condanna, espressa dalla Corte di merito per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. Può, pertanto, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto impugnato con concessione del beneficio sulla base del disposto dell'art.620 lett. I) cod.proc.pen. (cfr Sez.3, n. 56100 del 09/11/2018, Rv.274676 - 01, che ha affermato che deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, solo ove gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito consentano di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità;

Sez. 5 n. 14885 del 15/02/2021, Rv. 281028 - 01 e Sez.5, n. 25625 del 25/02/2016, Rv.267217 - 01, secondo cui deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giud