Ordinanza — n. 18545/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASoriano Leone, con dichiarazione resa a Mod. IP, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello cautelare proposto dal medesimo imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 18545/2023 — snpen · Corte di Cassazione: IP, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello cautelare proposto dal medesimo imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Soriano Leone, nato a Vibo Valentia il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Soriano Leone, con dichiarazione resa a Mod. IP, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello cautelare proposto dal medesimo imputato.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29