Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18541/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza del 23 novembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia adito avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2022 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Riillo Pasquale con riferimento ai capi 1) e 42) (inerenti un associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e il riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare una cosca della ndrangheta), rigettava l'istanza di riesame.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali doppia punibilità riesame dell'entità pena precedenti penali rilevanti altri capi d'accusa riesame della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CANCELLWA.1 SENTENZA sul ricorso proposto da: Riillo Pasquale nato a Isola di Capo Rizzuto il 28/05/1966; avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del tribunale di Venezia; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello ; udite le conclusioni del PG dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to Valerio Spigarelli quale sostituto processuale dell'avv.to Cianferoni Luca che si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia adito avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2022 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Riillo Pasquale con riferimento ai capi 1) e 42) (inerenti un associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e il riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare una cosca della ndrangheta), rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Riillo Pasquale, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 274 lett.

c) e 275 cod. proc. pen. in quanto il ricorrente è detenuto in espiazione di pena lunga per reato ostativo con assenza di ogni concreto e attuale pericolo da preservare. Nel caso in esame con motivazione illogica il tribunale non avrebbe considerato la circostanza immediatamente sopra citata, ritenendo il ricorrente solo raggiunto da condanna di primo grado, non esaminando il relativo certificato penale e la memoria difensiva, peraltro travisata.

4. Il ricorso è manifestamente infondato a fronte della rilevata sussistenza, da parte del tribunale, della doppia presunzione relativa correlata alla contestata aggravante. Profilo del tutto trascurato dal ricorrente limitatosi ad opporre genericamente lo stato detentivo in quanto tale del ricorrente, come sintetizzato in precedenza.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.