Sentenza — n. 18538/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Brescia, Sezione GIP GUP, con provvedimento del 7 ottobre 2022 ha rigettato l'opposizione proposta da Trombetta Lucia avvero l'ordinanza di rigetto, emessa dal Tribunale di Brescia l'11 luglio 2022, dell'istanza con la quale Trombetta Lucia aveva richiesto la revoca della confisca di euro 107.975,59, disposta sulla somma depositata nel proprio conto corrente, quale terza estranea al reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 ter cod. pen, art. 100 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente ha depositato memoria nella quale evidenzia come non vi è necessità della procura speciale in quanto l'istanza di restituzione è stata proposta dalla stessa ricorrente, personalmente (art. 667 quarto comma, cod. proc. pen.). Il difensore, pertanto era legittimato al ricorso in cassazione (vedi Cass. n. 27918 del 2019).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA LUCIA nato a GUSSAGO il 30/04/1963 avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Pasquale Fimiani: Inammissibilità del ricorso; l'Avv. Jacopo Barzellotti ha presentato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso. -4 MAG 2023
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, Sezione GIP GUP, con provvedimento del 7 ottobre 2022 ha rigettato l'opposizione proposta da Trombetta Lucia avvero l'ordinanza di rigetto, emessa dal Tribunale di Brescia l'11 luglio 2022, dell'istanza con la quale Trombetta Lucia aveva richiesto la revoca della confisca di euro 107.975,59, disposta sulla somma depositata nel proprio conto corrente, quale terza estranea al reato.
2. Trombetta Lucia propone ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 322 ter cod. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La somma è stata confiscata alla ricorrente, estranea al reato, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 322 ter, cod. pen. Il contenuto della delega ad operare sul conto corrente è elemento imprescindibile per la valutazione della effettiva disponibilità dell'imputato della somma risultante nel conto corrente oggetto della delega. L'affermazione che al fratello della ricorrente (Davide lanos Trombetta) fosse stata rilasciata una delega illimitata ad operare sul conto corrente è frutto di un palese travisamento.
L'atto di delega è stato smarrito dalla Banca, ma sarebbe ricavabile, per il provvedimento impugnato, dai registri informatici dell'istituto di credito; documenti, comunque, mai acquisiti agli atti. La mancanza della delega (smarrita) e l'assenza di acquisizione delle annotazioni nei registri informatici esclude la sussistenza di una delega illimitata, in quanto ben potrebbero sussistere limitazioni qualitative e/o quantitative alla delega. Il giudice dell'esecuzione sembra confondere i registri informatici della Banca con la comunicazione della stessa alla Guardia di Finanza di Brescia del 3 novembre 2021; in questa comunicazione era solo riferito il ruolo di delegato di Davide .3anos Trombetta, senza ulteriori specificazioni.
Anche la mancata denuncia al fratello da parte della ricorrente potrebbe spiegarsi con il rapporto di parentela e la riluttanza a presentare denuncia ad un familiare. Per l'ordinanza impugnata il conto corrente in oggetto non veniva impiegato dalla ricorrente per il suo sostentamento, ma alla gestione del suo patrimonio, con versamenti di somme in contanti di innominata provenienza o provenienti da operazioni di smobilitazione mobiliare e immobiliari della quali si sconosce la provvista, a monte. L'assenza di conoscenza delle origini delle somme non può far ritenere, semplicemente, che le stesse fossero da riferire alle attività di Davide Janos Trombetta.
Per il giudice dell'esecuzione, poi, la prova della disponibilità da parte del fratello della ricorrente delle somme del conto corrente deriverebbe anche dal pagamento della parcella del suo avvocato da parte della ricorrente. Tale argomentazione è manifestamente illogica in quanto Davide 3anos Trombetta era detenuto e la sorella per solidarietà familiare aveva provveduto al pagamento della parcella, con soldi propri. Del resto, nel corso di quattro anni nessuna altra operazione risulta compiuta sul conto con riferimento a Davide Janos Trobetta.
Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, Avvocato generale Pasquale Fimiani, chiedendo l'inammissibilità del ricorso in quanto manca al difensore la procura speciale.
4. La ricorrente ha depositato memoria nella quale evidenzia come non vi è necessità della procura speciale in quanto l'istanza di restituzione è stata proposta dalla stessa ricorrente, personalmente (art. 667 quarto comma, cod. proc. pen.). Il difensore, pertanto era legittimato al ricorso in cassazione (vedi Cass. n. 27918 del 2019).
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso risulta inammissibile. La ricorrente agisce quale terza estranea al reato, per la revoca della confisca di euro 107.975,59, senza conferimento della procura speciale al difensore. Nell'ambito del processo penale il terzo interessato si trova in una posizione sostanzialmente equiparata a quella degli altri soggetti titolari di interessi meramente civilistici disciplinati dall'art. 100, cod. proc. pen., che prevede, espressamente, per costoro la necessità della assistenza di un difensore munito di procura speciale: "In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen." (Sez. 3, Sentenza n. 34684 del 14/09/2021 Cc. (dep. 20/09/2021 ) Rv. 282086 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu