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Sentenza — n. 18270/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18270/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASULLO ALFONSO nato a CAVA DE' TIRRENI il 04/03/1967 avverso l'ordinanza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO E

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Sentenza — n. 18270/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

Parole chiave

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ordine di demolizione revoca dell'annullamento tempestività dell'istanza di ricusazione revoca della sospensione condizionale impugnazione della cancellazione rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASULLO ALFONSO nato a CAVA DE' TIRRENI il 04/03/1967 avverso l'ordinanza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Alfonso Masullo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21/03/2022 del Tribunale di Salerno che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione del 25/05/2012 del Procuratore della Repubblica di Salerno che gli intimava di demolire le opere abusive oggetto di tre irrevocabili sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti dal medesimo tribunale. 1.1.Con unico motivo deduce la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata in conseguenza dell'omesso intervento del difensore di fiducia all'udienza camerale di discussione celebrata in data diversa da quella stabilita.

Afferma che all'udienza del 21/10/2021 il procedimento era stato rinviato all'11/04/2022 e che invece la decisione è stata assunta all'udienza del 21/02/2022 in assenza del difensore di fiducia che non era stato avvisato. 2.11 ricorso è fondato 3.Dall'esame degli atti risulta che: 3.1.I'udienza del 25/10/2021, inizialmente fissata per decidere sull'istanza di revoca dell'ingiunzione del PM, era stata rinviata all'11/04/2022 per mancanza del fascicolo; il difensore del ricorrente, regolarmente presente, aveva insistito per l'accoglimento della domanda ma il Giudice aveva rinviato il procedimento incaricando la Cancelleria di trovare il fascicolo; 3.2.il 21/02/2022 il Giudice aveva tenuto l'udienza in assenza del ricorrente e del suo difensore di fiducia, sostituito, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., da un difensore d'ufficio; le parti, pubblica e privata, si erano riportate alle rispettive istanze e il giudice aveva riservato ordinanza; 3.3.con provvedimento del 21/03/2022, il Giudice aveva sciolto la riserva rigettando l'istanza del Masullo; 3.4.dalle verifiche effettuate presso il Tribunale di Salerno dalla Cancelleria di questa Corte di cassazione (espressamente officiata in tal senso con ordinanza interlocutoria adottata all'udienza camerale del 12/10/2022) non risulta l'adozione di ordinanza di anticipazione dell'udienza dell'11/04/2022 a quella del 21/02/2022; 3.5.tale ultima udienza si è tenuta, dunque, senza che al ricorrente e al suo difensore sia stato garantito il diritto al contraddittorio. 4.Tanto premesso in fatto, osserva in diritto la Corte: 4.1.il procedimento di esecuzione si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (art. 666, comma 4, cod. proc. pen.); il diritto al contraddittorio è presidiato dalla sanzione della nullità assoluta prevista dagli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.; 4.2.come affermato da Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 4.3.1a Corte di cassazione ha dunque ritenuto infondato l'indirizzo ermeneutico secondo il quale l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della data fissata per l'udienza (pubblica o camerale) costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere dedotta dalla parte (imputato o difensore) immediatamente e, quindi, all'udienza; 4.4.nel .caso di specie è certo che l'udienza del 21/02/2022 è stata celebrata senza che difensore di fiducia del ricorrente fosse stato avvisato della sua anticipazione rispetto a quella programmata; 4.5.secondo la giurisprudenza di legittimità, l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez.

3. n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343 - 01; Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Traore, Rv. 262676 - 01; Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008, Carlino, Rv. 262676 - 01); 4.6.a maggior ragione, l'omessa notificazione del provvedimento con il quale il giudice anticipa la trattazione dell'udienza già fissata equivale, sotto ogni profilo, ad una omessa citazione; 4.7.non è pertinente il principio affermato da queste Corte proprio in tema di procedimento di esecuzione secondo il quale il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio (Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814 - 01; Sez. 1, n. 8585 dell'11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555 - 01; Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 262555 - 01; Sez. 2, n. 879 del 05/12/2003, dep. 2004, Porchia, Rv. 227871 - 01; Sez. 1, n. 5203 del 09/11/1994, Bozzi, Rv. 200868 - 01); 4.8.nel caso di specie, come detto, non risulta, nemmeno dalla lettura dell'ordinanza impugnata, che il GE abbia deciso sulla base di elementi acquisiti successivamente alla riserva assunta all'udienza del 21/02/2022; 4.9.11 punto è che l'udienza del 21/02/2022 è stata tenuta in assenza del difensore di fiducia del ricorrente, mai avvisato, con conseguente nullità assoluta della stessa e del provvedimento adottato all'esito della discussione; 4.10.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno