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Sentenza — n. 18036/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against prosecutor's seizure order due to lack of specific probatory needs justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against the Public Prosecutor's order rejecting the defendant's opposition to a seizure of funds. The defendant argued the prosecutor failed to specify probatory needs for the real security bond on the seized money, violating Article 253 of the Criminal Procedure Code. The Court agreed that while the initial seizure order mentioned money, it lacked the specific, detailed justification required by law to establish the necessity of the real security bond, thus annulling the lower court's order.

Regesto Legislator

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Art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; The seizure order must contain specific motivation regarding the probatory needs necessitating the real security bond on the seized assets.

Parole chiave

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seizure order real security bond probatory needs Criminal Procedure Code prosecutor's opposition annulment of order pertinenziality bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Il riferimento è ovviamente all'art. 253, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Per costante giurisprudenza della Corte, anche nella sua massima composizione (Sez. U., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
n. 36072 del 19/04/2018, Puddori
226711; n. 36072 del 19/04/2018, Puddori, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Castorino Giuseppe, nato a Messina il 24/08/1991 avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Messina in data 20/10/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 20/10/2022 il Giudice per le indagini preliminari di Messina rigettava l'opposizione, presentata ai sensi dell'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui in data 4/10/2022 il pubblico ministero rigettava l'istanza di restituzione della somma di euro 11.515,00, sequestrata al ricorrente in data 19/07/2022 in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro del 13/07/2022 in relazione ad un procedimento penale (n. 1810/2021 DDA) che vede il Castorino indagato per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, con il ruolo, quanto al reato associativo, di promotore del sodalizio.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamenta in particolare, con l'unico motivo di ricorso, la violazione di legge in riferimento all'articolo 253 del codice penale, per avere omesso, il pubblico ministero, nel decreto di perquisizione e sequestro, l'indicazione delle esigenze probatorie che rendono necessaria l'apposizione del vincolo reale sul bene. Sostiene, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi vincolo di pertinenzialità tra il reato contestato e la somma sequestrata, di talchè il sequestro di quest'ultima avrebbe dovuto essere convalidato nei termini di legge quale sequestro di iniziativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Priva di pregio appare la censura secondo cui il sequestro avrebbe dovuto essere convalidato, in quanto il provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 13 luglio 2022 conteneva espressa indicazione, tra le cose da ricercare e sottoporre a sequestro, del «denaro» che si supponeva costituire provento dei delitti contestati. Il riferimento è ovviamente all'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti», rammentandosi che costituisce corpo del reato «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», tra cui rientrano anche eventuali somme di denaro.

3. Fondata, al contrario, è la doglianza principale. Per costante giurisprudenza della Corte, anche nella sua massima composizione (Sez. U., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711; n. 36072 del 19/04/2018, Puddori, Rv. 273548), «il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti». Motivazione, aggiunge la Corte, in cui il «quantum» del compendio argomentativo dovrà essere più «sintetico» ovvero più «diffuso» in riferimento alla fase processuale in cui il provvedimento viene adottato (essendo ovviamente la fase delle indagini preliminari connotata da maggiore fluidità rispetto, ad esempio, alla fase cautelare o, ancor di più, a quella processuale).

Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una indicazione meramente apparente delle esigenze probatorie («di quanto ... in ogni caso ritenuto utile alle indagini»), neppure compiutamente espressa nel provvedimento di rigetto emesso in data 4 ottobre 2022, in cui si dà atto del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato e della qualifica di corpo del reato della somma ma, ancora una volta, si omette ogni valutazione sulla necessità di apporre il vincolo probatorio. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al