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Sentenza — n. 18034/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18034/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2020, il Giudice del Tribunale di Torino ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a Annodio Massimo la pena di anni due e mesi dieci di reclusione e C 14.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché cedeva a Riccio Paolo due bustine di sostanza stupefacente tipo marijuana ed un pezzo di hashish e perché deteneva a fini di spaccio grammi 400,6 di marijuana, grammi 1090,38 di hashish e grammi 148,73 e 10,85 di cocaina.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 81 comma 2 cod.pen, art. 240 cod.pen, articolo 240 cod.pen, articolo 240 bis cod.pen, art. 240 bis cod.pen; Sentenza — n. 18034/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282). La sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e pertinente in relazione alla confisca della somma di denaro disposta ai sensi dell'art. 240 cod.pen.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti convalida del sequestro beni sequestrati pena di recesso

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2020, il Giudice del Tribunale di Torino ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a Annodio Massimo la pena di anni due e mesi dieci di reclusione e C 14.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art.
art. 81 comma 2 cod.pen
pen., a Annodio Massimo la pena di anni due e mesi dieci di reclusione e C 14.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen.
art. 240 cod.pen
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato, articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen.
articolo 240 cod.pen
Il giudice avrebbe disposto la confisca ai sensi dell'articolo 240 cod.pen.
articolo 240 bis cod.pen
In realtà l'imputato in sede di convalida avrebbe ampiamente specificato e giustificato la provenienza della somma di denaro sicché a fronte di tale giustificazione sarebbero mancanti i presupposti della confisca prevista dall'articolo 240 bis cod.pen.
art. 240 bis cod.pen
La censura difensiva che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 240 bis cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amodio Massimo, nato a Torino il 19/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro e restituzione all'avente diritto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2020, il Giudice del Tribunale di Torino ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a Annodio Massimo la pena di anni due e mesi dieci di reclusione e C 14.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché cedeva a Riccio Paolo due bustine di sostanza stupefacente tipo marijuana ed un pezzo di hashish e perché deteneva a fini di spaccio grammi 400,6 di marijuana, grammi 1090,38 di hashish e grammi 148,73 e 10,85 di cocaina.

In Torino il 19/07/2022.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato, articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. Il giudice avrebbe disposto la confisca ai sensi dell'articolo 240 cod.pen. del denaro in sequestro pari a 2.190 C trattandosi di provento dell'attività di spaccio, non avendo l'imputato giustificato la legittima provenienza della somma indicata. In realtà l'imputato in sede di convalida avrebbe ampiamente specificato e giustificato la provenienza della somma di denaro sicché a fronte di tale giustificazione sarebbero mancanti i presupposti della confisca prevista dall'articolo 240 bis cod.pen. in assenza di motivazione sulla sproporzione.

Ciò detto, il provvedimento impugnato sarebbe carente in via assoluta della motivazione sui presupposti per l'applicazione della confisca della somma di denaro ed anzi mancherebbe, nell'impugnato provvedimento, l'individuazione della quota parte di denaro di provenienza illecita e della residua parte in relazione alla quale si debba formulare la presunzione di provenienza illecita e della sproporzione con i redditi dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro con restituzione all'avente diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per genericità estrinseca perché non si confronta con la decisione impugnata. Va, anzitutto, rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348) misura di sicurezza non oggetto dell'accordo.

5. Il reato per cui si procede è quello di cessione di sostanza stupefacente e di detenzione a fini di spaccio di altra sostanza stupefacente, fatto inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ciò posto, la sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua là dove ha argomentato la ricorrenza dei presupposti per la confisca, ai sensi dell'art. 240 cod.pen., in ragione dell'entità della somma di denaro occultata all'interno della tasca dei pantaloni e suddivisa in banconote di piccolo taglio da cui ha tratto la conclusione che la stessa fosse provento dell'attività delittuosa di cessione di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini spaccio, come contestato.In tema di patteggiamento, l'applicabilità della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo.

A norma del primo comma dell'art. 240 cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 01;

Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282). La sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e pertinente in relazione alla confisca della somma di denaro disposta ai sensi dell'art. 240 cod.pen.

6. La censura difensiva che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 240 bis cod.pen. non si confronta con il provvedimento impugnato che ha disposto la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 240 cod.pen.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.