Sentenza — n. 18018/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25/02/2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 10/05/2019 dal Tribunale di Firenze - con la quale Lorenzoni Claudio era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 37 I 689/1981 e condannato alla pena ritenuta di giustizia - escludeva la recidiva, rideterminava la pena in mesi sei di reclusione e concedeva la sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod.pen, art. 624 cod.proc.pen; Sentenza — n. 18018/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lorenzoni Claudio, nato a Grosseto il 27/09/1958 avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/02/2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 10/05/2019 dal Tribunale di Firenze - con la quale Lorenzoni Claudio era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 37 I 689/1981 e condannato alla pena ritenuta di giustizia - escludeva la recidiva, rideterminava la pena in mesi sei di reclusione e concedeva la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lorenzoni Claudio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che aveva chiesto con l'atto di appello il riconoscimento dei benefici di legge, mentre la Corte di appello, pur irrogando una pena inferiore ai due anni, così da rendere astrattamente concedibili i doppi benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen., concedeva solo il beneficio della sospensione condizionale della pena senza nulla statuire in merito al beneficio della non menzione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Nella sentenza impugnata, pur menzionandosi lo specifico motivo di appello formulato dal difensore dell'imputato avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici di legge, non vengono esplicitate le ragioni per le quali il predetto non è stato ritenuto meritevole dell'invocato beneficio della non menzione della condanna. Deve osservarsi che la richiesta difensiva dei "benefici di legge" vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l'obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge (Sez.3, n. 48376 del 13/07/2018, Rv.274702 - 01).
3. Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione (con connesso diniego del beneficio) investe un ambito della decisione, quello del trattamento punitivo, rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata, non emergendo dagli atti elementi che consentano di valutare compiutamente la sussistenza dei presupposti di applicabilità del beneficio in questione (cfr Sez.3, n. 56100 del 09/11/2018, Rv.274676 -01, che ha affermato che deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, solo ove gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito consentano di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità).
5. Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la non menzione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione del