Sentenza — n. 18016/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 1°/7/2022, il Tribunale di Bergamo dichiarava Rubinca Pellegrini colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e la condannava alla pena di un anno di reclusione. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000. Il Tribunale, nonostante la pronuncia di condanna, avrebbe omesso di disporre le pene accessorie di cui alla norma appena citata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18016/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, stabilisce che la condanna per taluno dei delitti previsti dallo stesso decreto importa le pene accessorie di seguito indicate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Pellegrini Rubinca, nata a Tradate (Va) il 6/2/1996 avverso la sentenza del 1°/7/2022 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Agnese Cattaneo, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza , r' - 2 MAG 2023
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1°/7/2022, il Tribunale di Bergamo dichiarava Rubinca Pellegrini colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e la condannava alla pena di un anno di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000. Il Tribunale, nonostante la pronuncia di condanna, avrebbe omesso di disporre le pene accessorie di cui alla norma appena citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000, stabilisce che la condanna per taluno dei delitti previsti dallo stesso decreto importa le pene accessorie di seguito indicate.
3. Tale disposizione deve essere sempre applicata, perché obbligatoria, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo.
4. L'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante, quantomeno in punto di an, rende dunque manifesta l'incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore generale.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio, atteso che alcune delle pene accessorie in esame hanno durata variabile, la cui determinazione spetta al giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Così deciso in Roma, il 2