Sentenza — n. 18014/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 23/06/2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze in esito a giudizio abbreviato in data 11/11/2021, condannava Antonio Borrelli, riqualificata l'originaria contestazione di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, in quella di cui al comma 5 della medesima disposizione, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400 di multa, con conferma nel resto. Il fatto concerneva la detenzione a fini di spaccio di grammi 97,6 di stupefacente di tipo hashsh, accertato durante un controllo in data 6/03/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 62 -bis cod. pen, articolo 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) che l'imputato ha chiesto il rito abbreviato e quindi allo stato degli atti, ritenendosi sufficiente il richiamo alle chat operato negli atti di polizia giudiziaria a documentare il contenuto delle conversazioni, da cui si desumeva la costante dedizione allo spaccio da parte dell'imputato. Tale argomento si salda con il rinvenimento in casa dell'imputato di appunti manoscritti contenenti nomi (alcuni dei quali coincidenti con quelli delle chat) e numeri di telefono, elementi che univocamente convergono verso la detenzione non finalizzata al consumo personale. Con tali elementi il ricorso non si confronta, destinandosi, per ciò solo, all'inammissibilità per difetto di specificità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Borrelli Antonio, nato a Torre del Greco il 10/03/1987 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 23/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Amalia Monopoli del Foro di Napoli, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23/06/2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze in esito a giudizio abbreviato in data 11/11/2021, condannava Antonio Borrelli, riqualificata l'originaria contestazione di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, in quella di cui al comma 5 della medesima disposizione, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400 di multa, con conferma nel resto. Il fatto concerneva la detenzione a fini di spaccio di grammi 97,6 di stupefacente di tipo hashsh, accertato durante un controllo in data 6/03/2021.
2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamenta in particolare: 2.1. con il primo motivo, il vizio di carenza e illogicità della motivazione, non essendovi elementi sufficienti per ritenere provata la destinazione allo spaccio dello stupefacente in sequestro, anziché al consumo personale, come sostenuto dall'imputato, non essendo stati sottoposti a sequestro, all'atto dell'arresto, strumenti tipici per il confezionamento dello stupefacente; inoltre, non essendo presenti in atti i «vocali» delle chat whatsapp indicate dagli operanti di polizia giudiziaria, non sussisterebbero elementi in grado di confortare l'ipotesi accusatoria; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di mancanza di motivazione, avendo omesso il giudice di appello di pronunciarsi in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, puntualmente richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello. Inoltre, è emersa una piena concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della decisione in presenza di una c.d. «doppia conforme». In tal senso, si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita dì tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannnni, Rv. 277593-01;
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). Nel caso di specie, la Corte di appello di Firenze ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria:
a) che il c.d. «narcotest» fa sicuramente prova in ordine alla natura stupefacente della sostanza sequestrata;
b) che l'imputato ha chiesto il rito abbreviato e quindi allo stato degli atti, ritenendosi sufficiente il richiamo alle chat operato negli atti di polizia giudiziaria a documentare il contenuto delle conversazioni, da cui si desumeva la costante dedizione allo spaccio da parte dell'imputato. Tale argomento si salda con il rinvenimento in casa dell'imputato di appunti manoscritti contenenti nomi (alcuni dei quali coincidenti con quelli delle chat) e numeri di telefono, elementi che univocamente convergono verso la detenzione non finalizzata al consumo personale. Con tali elementi il ricorso non si confronta, destinandosi, per ciò solo, all'inammissibilità per difetto di specificità.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello di Firenze, investita della richiesta, sia pure in via di «estremo subordine», di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso sul punto ogni valutazione, limitandosi a riqualificare il fatto nella violazione di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione sulla concedibilità delle circostanze di cui all'articolo 62 -bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. La Corte dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen..3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Fire