Sentenza — n. 17795/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Napoli, Sez. Riesame, ha rigettato il riesame proposto da Gaetano Olimpio, avverso il l'ordinanza, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 settembre 2022, che disponeva la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.u. stup. commesso il 6 settembre2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17795/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Riesame, ha rigettato il riesame proposto da Gaetano Olimpio, avverso il l'ordinanza, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 settembre 2022, che disponeva la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.u. stup. commesso il 6 settembre2022.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIMPIO GAETANO nato a NAPOLI il 24/08/1979 avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI: "Inammissibilità del ricorso per rinuncia".
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Napoli, Sez. Riesame, ha rigettato il riesame proposto da Gaetano Olimpio, avverso il l'ordinanza, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 settembre 2022, che disponeva la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.u. stup. commesso il 6 settembre2022.
2. Gaetano Olimpo ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Mancanza della motivazione relativamente alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia. Oltre alla rinuncia sussiste anche una sopravvenuta carenza di interesse per la sostituzione della misura cautelare. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: ordinanza, del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 20 dicembre 2022, di sostituzione della misura cautelare con gli obblighi di presentazione alla P.G.), non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc.
Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 23485901). PQM Dichiara inammissibile il rico