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Ordinanza — n. 17791/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing proportionality under specific procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Diallo Ibrahima inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Diallo challenged a four-month prison sentence for crack distribution, arguing the penalty was incongruous with the law. The court rejected this because the complaint concerned the proportionality of a sentence applied upon request, which falls outside the admissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the proportionality of a sentence imposed upon request are inadmissible as they do not fall within the statutory grounds for cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing proportionality request-based sentencing cassation grounds procedural exclusion commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con ordinanza adottata in data 22 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a Ibrahima Diallo, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Ibrahima Diallo, con atto sottoscritto dall'avvocato Enrico Moschini, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 444, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con ordinanza adottata in data 22 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a Ibrahima Diallo, a norma dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza adottata in data 22 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a Ibrahima Diallo, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cessione di 0,65 grammi di crack, a norma dell'art.
art. 133 cod. pen
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Ibrahima Diallo, con atto sottoscritto dall'avvocato Enrico Moschini, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Diallo Ibrahima, nato in Senegal il 03/08/1981 C.U.I. 05ZA903 avverso la sentenza in data 22/09/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza adottata in data 22 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a Ibrahima Diallo, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cessione di 0,65 grammi di crack, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 20 settembre 2020, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed applicazione della diminuente per il rito.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Ibrahima Diallo, con atto sottoscritto dall'avvocato Enrico Moschini, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta incongruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure esposte, infatti, sono diverse da quelle consentite perché, concernendo la congruità del trattamento sanzionatorio determinato da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non sono riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 444, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos