Sentenza — n. 17789/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2 agosto 2022, il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato, per quanto qui di rilievo, il ricorso, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposto da D'Agostino Felice e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno con il quale era stata disposta, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati, come da imputazione cautelare, di cui all'art. 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 416 bis.1 cod.pen., in concorso con altri, quale amministratore di fatto della società Trade srl, capi 3) e 5), e in relazione alla società SA.CAR, capi 4) e 6), commessi in Eboli nel 2019 e nel 2020, in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge in relazione all'art. 606 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod.proc.pen, art. 16 comma 1 cod.proc.pen, articolo 16 cod.proc.pen, art. 81 cod. pen, art. 16 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17789/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. per insussistenza dei presupposti applicativi. L'ordinanza è correttamente motivata in applicazione dei principi espressi, da tempo nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Agostino Felice, nato a Terlizzi il 03/02/1982 avverso l'ordinanza del 02/08 /2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccarsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 agosto 2022, il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato, per quanto qui di rilievo, il ricorso, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposto da D'Agostino Felice e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno con il quale era stata disposta, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati, come da imputazione cautelare, di cui all'art. 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 416 bis.1 cod.pen., in concorso con altri, quale amministratore di fatto della società Trade srl, capi 3) e 5), e in relazione alla società SA.CAR, capi 4) e 6), commessi in Eboli nel 2019 e nel 2020, in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge in relazione all'art. 606 comma 1 lett.
c) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 16 comma 1 cod.proc.pen. Incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno. Secondo il ricorrente l'ordinanza avrebbe erroneamente interpretato il disposto dell'articolo 16 cod.proc.pen. negando l'incompetenza del tribunale di Salerno in favore del tribunale di Roma, competenza per connessione in ragione del nesso finalistico ravvisabile tra i reati tributari, segnatamente quelli previsti dall'articolo 8 del d.lgs n. 74 del 2000, da ritenersi più gravi, oggetto dell'odierno procedimento e di quelli di pari gravità, ma commessi in epoca precedente e contestati nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al tribunale di Roma. Sotto un primo profilo avrebbe erroneamente escluso la rilevanza della pur riconosciuta connessione ex art. 12 lett.
b) cod.proc.pen. in ragione del fatto che, pur potendo identificarsi la identità del disegno criminoso nei confronti dell'odierno ricorrente, il procedimento salernitano riguardava indagati anche diversi dagli imputati tratti a giudizio davanti al tribunale di Roma con conseguente impossibilità di operare deroghe al principio del giudice naturale. Sotto un secondo profilo avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un oggettivo legame finalistico ex articolo 12 lettera c) cod.proc.pen. tra i reati fiscali oggetto del presente procedimento ed i reati fiscali oggetto del procedimento romano essendo i reati fiscali oggetto della vicenda processuale salernitana indissolubilmente collegati alla fattispecie associativa contestata nel processo romano.
Sarebbe parimenti innegabile la sussistenza di un oggettivo collegamento finalistico anche tra i reati fiscali contestati nel procedimento salernitano e i reati fiscali oggetto di quello romano in quanto tutti i reati fiscali sarebbero, nella stessa tesi d'accusa, diretta e immediata espressione del programma delittuoso oggetto dell'unica associazione per delinquere. La presenza dell'associazione a delinquere costituirebbe la vis attrattiva di tutti i reati alla stessa collegati sicché la competenza territoriale dovrebbe essere determinata per tutti in favore del tribunale di Roma dove sono giudicati i reati fiscali anteriori ancorché di pari gravità. - Violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto delle società Trade srl, e SA.CAR srl.
L'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto la qualifica di amministratore di fatto sulla scorta di un criterio presuntivo non considerando che i reati tributari sono reati propri che presuppongono la qualifica di amministratore quantomeno in via di fatto, ovvero dello svolgimento di attività gestoria delle società di cui trattasi. - Violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bisl. cod.pen. sotto il profilo della agevolazione dell'associazione camorristica c.d. clan Moccia. L'estensione al D'Agostino Felice dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa che discende dalla consapevolezza della volontà e della finalizzazione agevolatrice del clan Moccia sarebbe stata argomentata in modo apodittico e presuntivo in quanto non era stato il D'Agostino a mettere in contatto la Bettozzi con il Coppola, nemmeno le conversazioni intercettate evidenzierebbero la condivisione e la conoscenza della finalità agevolatrice del clan Moccia. - Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 274-275 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta insussistenza di elementi positivi per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i delitti aggravati dall'art. 416 bisl. cod.pen. tenuto conto del decorso del tempo e della disarticolazione anche per effetto dei provvedimenti giudiziari e degli sviluppi processuali, dell'organizzazione dedita alla commissione dei reati per cui si procede.
Tale circostanza unita al decorso del tempo denoterebbe l'assenza dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva che potrebbe essere salvaguardato dalla misura degli arresti domiciliari, in luogo distante dal luogo dei fatti anche con le modalità di controllo con il braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La difesa argomenta l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno sussistendo un legame finalistico tra i reati tributari qui contestati (art. 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n.
74) e segnatamente l'art. 8 cit., reato più grave, e quelli di pari gravità, ma commessi in epoca antecedente, per cui procede il Tribunale di Roma, ragione per cui, ai sensi dell'art. 16 comma 1 cod.proc.pen., il medesimo tribunale sarebbe competente per tutti i reati. In subordine ricorrerebbe un'ipotesi di identità del disegno criminoso tra i reati qui giudicati e quelli contestati nel procedimento romano che, a mente dall'art. 12 lett.
b) cod.proc.pen. comporterebbe lo spostamento di competenza. La decisione del tribunale, che ha disatteso la censura difensiva, è giuridicamente corretta.Sotto un primo profilo l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la ricorrenza di una ipotesi di connessione finalistica, ex art. 12 lett.
c) cod.proc.pen. sul rilievo che era insussistente un legame finalistico oggettivo tra i reati, di pari gravità, ex art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in assenza del necessario rapporto reato mezzo-reato fine tra tutti i reati - identici - di emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il Tribunale, come ha osservato il P.G., ha escluso il nesso finalistico oggettivo tra i reati tributari oggetto dei due distinti procedimenti, in quanto, pur innestandosi nel medesimo meccanismo fraudolento riconducibile alla MPI, le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesse dalle diverse società 'cartiere' (per quanto concerne la posizione di D'Agostino, la Trade s.r.l. e la SACAR s.r.I.) non risultano connesse secondo un rapporto di reato- mezzo/reato-fine, essendo sorrette soltanto da una unicità del disegno criminoso con il reato associativo contestato nel procedimento dinanzi all'AG di Roma. Né, a diversa conclusione, secondo l'ordinanza impugnata, può giungersi con riguardo al diverso caso di connessione ex art. 12 lett.
b) cod.proc.pen. per insussistenza dei presupposti applicativi. L'ordinanza è correttamente motivata in applicazione dei principi espressi, da tempo nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen. si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari, sicchè quando questi agisce per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti (Sez.
U - , Sentenza n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01; Cass.3444/1997 Rv. 210085; Cass. 914/1999 Rv. 214782). La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale ( Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, Bilalj, Rv. 265031 - 01;
Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, P.M. in proc. Bianco, Rv. 269960 - 01). L'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacchè l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
Pertanto, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice. (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. comp. in proc.
Zagaria e altri, Rv. 214834). Nel caso in esame, non risulta contestata dalla difesa la ritenuta non coincidenza tra gli indagati del procedimento salernitano e quelli nei confronti dei quali sono contestati gli analoghi reati nel procedimento romano, sicchè la doglianza è sotto tutte le prospettazioni difensiva infondata. Per le stesse ragioni è infondata l'argomentazione difensiva secondo cui la mera presenza del reato associativo costituirebbe la vis actrativa per tutti i reati fine (cfr. Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, cit.) operando gli stessi principi sopra richiamati.
Si è affermato che in tema di determinazione della competenza per territorio, ove risulti la connessione, ex art. 12 lett.
b) cod. proc. pen., tra il delitto associativo e i reati-fine ex art. 81 cod. pen. in quanto fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, 'tutti i compartecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, individuarono già uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi, si applica il criterio di cui all'art. 16 cod. proc. pen. in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, Preci, Rv. 265031 — 01). Non essendo dimostrata l'identità degli imputati che concorrono nei medesimi reati contestati nell'ambito di diversi procedimenti davanti a giudici territorialmente competenti non opera lo spostamento di competenza ai sensi dell'art. 16 comma 1 cod. proc.pen.
3. Nel merito il ricorso non ha diversa sorte, risultando infondato. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178;
Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).
4. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione di questo principio, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Con riguardo alla sussistenza del quadro indiziario grave, in relazione all'unico profilo di contestazione ovvero in relazione alla ritenuta qualificazione di amministratore di fatto delle società Trade srl e SA. CAR srl, il provvedimento impugnato evidenzia, con motivazione adeguata, puntuale e ancorata al dato probatorio (cfr. pagg. 32 e 52) che l'indagato era gestore di fatto delle società cartiere poste unicamente al servizio dell'attività illecita posta in essere mediante il c.d. sistema delle frodi a carosello (e di frode Iva e accise) della società MPI, società operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi il cui meccanismo fraudolento è descritto a pag. 46 e ss.
Segnatamente, l'ordinanza impugnata ha compiutamente motivato sul ruolo di D'Agostino Felice, non solo quale amministratore di fatto della MPI ed organizzatore del meccanismo fraudolento, ma altresì quale amministratore di fatto delle società 'cartiere' Trade e SACAR s.r.l. (p. 52 ss.), desunto tra l'altro da eloquenti conversazioni oggetto di intercettazioni; del resto, D'Agostino utilizzava rilevanti benefit (vacanze, incontri di calcio, pernottamenti alberghieri, ecc.) ottenuti con denaro proveniente dai conti correnti delle due società, nonostante non rivestisse, in esse, alcun ruolo formale (p. 58).La decisione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto è giuridicamente corretta.
Il principio di diritto applicato dal tribunale cautelare è in linea con i principi affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come "cartiera" in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (Sez. 3, n. 20052 del 14/04/2022, Palmieri, Rv. 283202 - 01).
5. Parimenti infondato è il terzo motivo. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è logicamente argomentata sulla scorta dei dati probatori di cui il ricorrente richiede anche in parte una diversa valutazione. Il tribunale ha fornito ampia motivazione, evidenziando che D'Agostino Felice non era soltanto legato sentimentalmente a Virginia Di Cesare - ben a conoscenza delle immissioni di liquidità del clan camorristico -, ma era altresì il "socio" di Coppola Alberto, legato al clan Moccia (p. 61 ss.), ed era stato perciò direttamente convocato da Moccia Antonio, oltre che informato delle infiltrazioni camorristiche da Bettozzi Anna nel corso di conversazioni intercettate.
Segnatamente l'ordinanza impugnata, a pag. 61, riporta il contenuto eloquente della conversazione n. 2640 del 13/01/2018, e a pag. 62, 63 e 64 ricostruisce l'investimento del clan Moccia di € 555.000,00, denaro ritirato dalla Bettozzi presso il bar Vittoria, e, dunque, l'infiltrazione mafiosa, delineando la piena consapevolezza di D'Agostino Felice (cfr. pag. 64). Al riguardo, va rammentato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.
U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).
6. Il quarto motivo, concernente le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, è manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare. Va rammentato che, quanto all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i reati oggetto di provvisoria incolpazione sono delitti aggravati della finalità di agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per il quale vige la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in carcere e il ricorso è sul punto del tutto generico, non deducendo alcunché in ordine agli elementi che dovrebbero far ritenere elise o attenuante le esigenze cautelari, e ribadendo le argomentazioni già valutate dal Tribunale.
Oltre ad evidenziare che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664;
Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452), il tribunale cautelare, pag.65, ha evidenziato come il ricorrente non avesse allegato alcun elemento idonea a superare la presunzione, non potendosi dare rilievo alla circostanza che l'organizzazione "romana" fosse stata disarticolata, ed ha escluso la rilevanza, sul pericolo di recidiva, del tempo trascorso (peraltro breve).
7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.