Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17783/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17783/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 21/04/2022, il Tribunale di Pescara ha condannato MINCARINI Marco, all'esito del dibattimento seguito alla opposizione a decreto penale, alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 122 d. Igs. N. 81 del 2008, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della P.O.C. di MINCARINI Marco.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 17783/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per ciò che riguarda la residua censura, deve osservarsi, per un verso, che il riferimento all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi idoneo a sorreggere la motivazione, essendo stata irrogata una pena (Euro 4.000 di ammenda) inferiore al valore medio della pena edittale prevista dall'art. 159, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 81 (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). Per altro verso, il riferimento alla pena di mesi nove di reclusione, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, costituisce un evidente refuso, del tutto privo di rilevanza nella valutazione che qui rileva.

Parole chiave

Generato dall'IA
sicurezza del lavoro violazione delle norme sicurezza responsabilità dell'appaltatore infrazione commessa nell'azienda violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro molestie sul luogo di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Per ciò che riguarda la residua censura, deve osservarsi, per un verso, che il riferimento all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MINCARINI Marco, nato a Pescara il 14/09/1967 avverso la sentenza emessa il 21/04/2022 dal Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/04/2022, il Tribunale di Pescara ha condannato MINCARINI Marco, all'esito del dibattimento seguito alla opposizione a decreto penale, alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 122 d. Igs. N. 81 del 2008, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della P.O.C. di MINCARINI Marco.

2. Ricorre per cassazione il MINCARINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità in assenza di prova certa del fatto che gli operai presenti fossero dipendenti del ricorrente, o comunque persone intente a lavorare per la sua ditta. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per non aver chiarito quali fatti concreti potessero supportare la valutazione di gravità del fatto e il riferimento ad una "pluralità di violazioni". 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena. Si censura la mancata esplicazione dei motivi per cui era stato irrogato un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti» (Sez. 4, n. 57930 del 03/07/2018, Forgiarini, Rv. 274773 - 01:.

Sez. 4, n. 44142 del 19/07/2019, De Remigis, Rv. 277691 - 01: «in tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico»).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, risulta evidente Virrilevanza della questione prospettata dalla difesa ricorrente, secondo cui - per l'affermazione di responsabilità del MINCARINI - occorrerebbe verificare con certezza che gli operai intenti al lavorare sul tetto, senza le necessarie misure protettive, fossero tutti effettivamente alle dipendenze del ricorrente. 2.2. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza occorre pervenire quanto alle censure concernenti la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Sia pure in termini sintetici, il Tribunale ha motivato in termini qui non censurabili la propria decisione, facendo leva sulla gravità del pericolo cui erano esposti una pluralità di operai, intenti a lavorare sul tetto dell'edificio senza precauzioni: si tratta di riferimenti certamente sufficienti ai fini che qui specificamente interessano, senza alcuna necessità di ulteriori specificazioni in ordine all'altezza dell'edificio. 2.3.

Per ciò che riguarda la residua censura, deve osservarsi, per un verso, che il riferimento all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi idoneo a sorreggere la motivazione, essendo stata irrogata una pena (Euro 4.000 di ammenda) inferiore al valore medio della pena edittale prevista dall'art. 159, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 81 (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). Per altro verso, il riferimento alla pena di mesi nove di reclusione, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, costituisce un evidente refuso, del tutto privo di rilevanza nella valutazione che qui rileva.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa