Ordinanza — n. 17398/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso, nonostante il provvedimento impugnato sia stato emesso a contraddittorio integro e non de plano come previsto, nel caso di specie, dal codice di rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state presentate memorie di replica alle conclusioni formulate dal Procuratore generale e memorie conclusionali con le quali i resistenti ribadiscono la richiesta di rigetto o d'inammissibilità del ricorso presentato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza impugnata.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPIEZIA MIRJAM nato a VICO EQUENSE il 28/08/1980 GEBBANO ROBERTO nato a VICO EQUENSE il 12/12/1983 MARINIELLO NICOLA nato a LUSCIANO il 18/03/1960 TERRACCIANO TERESA nato a PIANO DI SORRENTO il 26/09/1993 CAPPIELLO ROSALIA nato a SORRENTO il 02/01/1975 CASTELLANO GIACOMO nato a SORRENTO il 07/01/1981 PERITORE GIUSEPPINA nato a VICO EQUENSE il 15/10/1988 NOVIELLO PASQUALE nato a PROCIDA il 06/06/1976 GARGIULO ANGELA nato a SORRENTO il 28/03/1983 AIELLO MARCO nato a PIANO DI SORRENTO il 24/07/1977 AVERSA ANTONINO nato a PIANO DI SORRENTO il 12/01/1967 VIGNOLA GERARDO nato a PORTICI il 14/10/1968 GARGIULO ANGELA nato a VICO EQUENSE il 18/01/1983 DE GENNARO AQUINO GIUSEPPE nato a VICO EQUENSE il 24/10/1977 MARULO VIVIANA nato a PIANO DI SORRENTO il 30/04/1977 STARACE CARMEN nato a PIANO DI SORRENTO il 15/11/1986 VENIERO ALESSANDRA nato a VICO EQUENSE il 18/10/1975 LO SANTO TERESA nato a SORRENTO il 28/01/1973 GARGIULO MARIANNA nato a CASTELLANZA il 12/01/1977 MARESCA MARIO nato a SORRENTO il 16/02/1982 PONTICORVO GIUSEPPINA nato a SORRENTO il 16/12/1980 DE MAIO GASPARE nato a VICO EQUENSE il 19/06/1987 ACCARDI DIEGO nato a VICO EQUENSE il 25/03/1981 D'ALESSIO ANGELA nato a SANT'AGNELLO il 30/01/1974 GARGIULO FRANCESCO nato a PIANO DI SORRENTO il 16/01/1974 ZURLO MASSIMILIANO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 30/08/1975 nel procedimento a carico di questi ultimi MORELLI GIOVANNI nato a PIANO DI SORRENTO il 03/08/1966 ELEFANTE ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/01/1958 ESPOSITO DANILO nato a PIANO DI SORRENTO il 29/10/1970 avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamenti con rinvio del provvedimento impugnato lette le memorie presentate dagli avvocati Raffaella Fiore e Antonio Spagnuolo.RITENUTO IN FATTO 1.
È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso, fino alla definitività della sentenza, lo sgombero avente ad oggetto gli appartamenti facenti parte del complesso edilizio sito in Sant'Agnello, con riferimento ai quali il pubblico ministero aveva, in data 22 marzo 2022, notificato agli occupanti il provvedimento di sgombero.
2. Il ricorso, presentato dal pubblico ministero, è affidato a due motivi con i quali il ricorrente denuncia vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe esplicitato, nell'ordinanza impugnata, i motivi per i quali aveva sospeso l'ordine di sgombero sino alla sentenza definitiva (primo motivo) e deduce, altresì, l'infondatezza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha sostenuto che lo sgombero pregiudicherebbe i diritti dei terzi in buona fede occupanti una parte degli immobili in sequestro (secondo motivo).
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. Sono state presentate memorie di replica alle conclusioni formulate dal Procuratore generale e memorie conclusionali con le quali i resistenti ribadiscono la richiesta di rigetto o d'inammissibilità del ricorso presentato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso, nonostante il provvedimento impugnato sia stato emesso a contraddittorio integro e non de plano come previsto, nel caso di specie, dal codice di rito.
2. Sebbene il pubblico ministero ricorrente abbia premesso di aver correttamente esperito il ricorso per cassazione, anziché il rimedio dell'opposizione, sul rilievo che il provvedimento impugnato sia stato emesso all'esito del contraddittorio tra le parti, conseguendo da ciò che il rimedio esperibile sarebbe il ricorso per cassazione, come previsto dal sesto comma dell'art. 666 cod. proc. pen., il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio di diritto secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01).
Si tratta di un principio che ha trovato ampie conferme nella giurisprudenza di legittimità, anche recente (per tutte, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.I., Rv. 271460 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01). Diversamente, l'interessato - che può essere, come nel caso in esame, soggetto diverso dall'impugnante - si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, nella fase del cd. "riesame esecutivo" ha, al contrario del giudice di legittimità, cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che le parti intendano proporre.
3. Non sembra, invece, pertinente al caso in esame il precedente (Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva) citato dal pubblico ministero a sostegno della propria tesi. Con quest'ultimo arresto è stato affermato il principio secondo il quale il provvedimento con cui il G.I.P. decide sull'ordine del P.M. di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso dal giudice dell'esecuzione, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, cit., Rv. 269808 - 01).
La pronuncia ha peraltro riguardato un caso diverso, ossia il caso di un provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione e gravato direttamente con il ricorso per cassazione, anziché con l'opposizione ex artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ma non è stato affatto affermato il principio secondo il quale, qualora il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto con udienza partecipata anziché de plano, il provvedimento sia ricorribile per cassazione (peraltro ad libitum della parte legittimata che potrebbe scegliere tra l'opposizione e il ricorso, senza che ciò sia espressamente consentito dalla procedura).
Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dis