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Sentenza — n. 17024/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17024/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACHOUR SADIK - C.U.I. 0634VQ2 - nato il 02/06/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG, dottoressa Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 17024/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali altri reati recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
1.Machour Sadik ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., con il quale il G.u.p.
art. 81 cod. pen
1.1.11 ricorrente deduce violazione di legge penale contestando l'applicazione dell' istituto della continuazione, di cui all'art. 81 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACHOUR SADIK - C.U.I. 0634VQ2 - nato il 02/06/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG, dottoressa Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Machour Sadik ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., con il quale il G.u.p. presso il Tribunale di Genova condannava per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, concernenti la cessione di 2 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo A) e la detenzione al fine di cessione di ulteriori 11 involucri della medesima sostanza stupefacente (capo B). 1.1.11 ricorrente deduce violazione di legge penale contestando l'applicazione dell' istituto della continuazione, di cui all'art. 81 cod. pen., in quanto il giudice ha ritenuto che i reati indicati nei due capi di imputazione, realizzati nel medesimo contesto spazio temporale ed aventi ad oggetto la medesima tipologia di stupefacente, costituiscano due distinte fattispecie criminose avvinte dal vincolo della continuazione, e pertanto, ha applicato l'aumento di pena.

Rappresenta invece che la detenzione della medesima sostanza stupefacente poi ceduta a terzi non costituisce una pluralità di autonome condotte tipiche del reato, contestate in due distinti capi di imputazione e avvinte dal vincolo della continuazione, ma una sola azione in senso giuridico, sebbene costituita da una pluralità di atti naturalistici.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente deduce doglianze in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra le condotte contestate nei due capi di imputazione, rappresentando l'unicità di condotta, sotto il profilo naturalistico, in quanto verificatesi nel medesimo contesto temporale e senza un'apprezzabile soluzione di continuità. Si tratta di doglianze che esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, richiedendo una valutazione se la pluralità di condotte siano state indirizzate ad un unico fine e se siano state consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, sicchè debbono considerarsi come condotte plurime di un unico reato (Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, Rv. 282699;

Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418-01, e Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008, Baumgardt, Rv. 239259). Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto non deducibili con ricorso avverso sentenze emanate ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. Infatti il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso all'udienza del 24 marzo 2023 Il onsiglie