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Sentenza — n. 17021/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17021/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELHAMRA MOHAMED C.U.I. 061W04Q nato il 15/11/1999 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17021/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

Parole chiave

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spese di detenzione pena per traffico di stupefacenti pagamento dell'ammenda confisca dei proventi di reato pena pecuniaria sospesa dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELHAMRA MOHAMED C.U.I. 061W04Q nato il 15/11/1999 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Mohamed Belhamra ricorre per l'annullamento della sentenza del 31/05/2022 del Tribunale di Milano che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena, da lui richiesta e concordata con il pubblico ministero, di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1.Con unico motivo deduce l'illegalità della confisca della somma di euro 55,00 disposta dal Tribunale un assenza di prova della provenienza illecita del denaro. 2.11 ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 ricorrente risponde del reato a lui ascritto perché deteneva, a fine di cessione a terzi, gr. 4,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (suddivisi in 11 involucri) e gr. 2.8 di sostanza stupefacente del tipi hashish; 3.2.dalla lettura della sentenza risulta che la somma della cui confisca il ricorrente si lamenta costituiva provento di spaccio secondo quanto da lui stesso ammesso; 3.3.trattasi, dunque, di denaro frutto di pregresse cessioni di sostanze stupefacenti e, dunque, di negozi radicalmente inesistenti, improduttivi di effetti giuridici, sicchè il ricorrente non vanta nei confronti del denaro alcuna situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento.

Egli dunque non vanta alcun diritto sul denaro del quale chiede la restituzione, con conseguente mancanza di interesse a proporre ricorso (sulla mancanza, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, del diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione, cfr. Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205708; Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, Verjoni, Rv. 276252 - 01; Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, Fall, Rv. 260869 - 01; Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, Mbaye, Rv. 249073 - 01;

Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21/