Sentenza — n. 16753/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa misura cautelare reale oggetto del presente ricorso è stata disposta sulla base dei fatti di cui al procedimento n. 365/22 RGNR DDA pendente nei confronti dei fratelli Principato Leonardo, Principato Angelo e Principato Vincenzo, e, nello specifico, per i reati previsti e puniti dagli articoli 81, 110 cod. pen. e 11, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la prospettiva accusatoria i Principato, in concorso tra loro, quali soci fondatori della A.L.V. Principato s.r.I., a fronte di un rilevante debito tributario maturato dal 19 maggio 2016, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, avrebbero disnnesso, attraverso alienazioni simulate e comunque fraudolente, tutto il proprio patrimonio aziendale in favore di quattro società da loro costituite ad hoc e a loro riconducibili - per essere le rispettive quote detenute da loro parenti - ossia la Nemesis s.r.l. la Eurotrasp s.r.l. la Prininvest s.r.l. e la Green, Wind s.r.I., così deprivando la A.L.V.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La scarna motivazione dell'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente il carattere simulato e, o, fraudolento delle alienazioni di beni ignorando quindi le cospicue prospettazioni difensive, argomentative e documentali, volte a dimostrare il carattere non simulato e, o, non fraudolento delle alienazioni dei beni incriminati e conseguenzialmente l'assenza di diminuzione patrimoniale in capo alla società A.L.V. Principato s.r.I., e disattendendo con motivazione apparente la chiave di lettura della vicenda offerta dall'odierno ricorrente in sede di s.i.t. trasfuse nel verbale del 22/02/2022. 6.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, 1 comma, cod. proc. pen., ed all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Principato Leonardo, nato a Montebello ionico (RC) il 30/7/1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 agosto 2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Salvatore Tavella difensore di Principato Leonardo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La misura cautelare reale oggetto del presente ricorso è stata disposta sulla base dei fatti di cui al procedimento n. 365/22 RGNR DDA pendente nei confronti dei fratelli Principato Leonardo, Principato Angelo e Principato Vincenzo, e, nello specifico, per i reati previsti e puniti dagli articoli 81, 110 cod. pen. e 11, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la prospettiva accusatoria i Principato, in concorso tra loro, quali soci fondatori della A.L.V. Principato s.r.I., a fronte di un rilevante debito tributario maturato dal 19 maggio 2016, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, avrebbero disnnesso, attraverso alienazioni simulate e comunque fraudolente, tutto il proprio patrimonio aziendale in favore di quattro società da loro costituite ad hoc e a loro riconducibili - per essere le rispettive quote detenute da loro parenti - ossia la Nemesis s.r.l. la Eurotrasp s.r.l. la Prininvest s.r.l. e la Green, Wind s.r.I., così deprivando la A.L.V.
Principato s.r.I., della sua consistenza mobiliare, immobiliare e contrattuale, in maniera idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; procedura coattiva attivata solo in parte essendovi stata la notifica di una cartella di pagamento, che avrebbe avuto sicuramente esito negativo a fronte di un patrimonio incapiente. La riconducibilità agli indagati delle nuove società trovava giustificazione, nell'ottica dell'accusa, nella continuità "familiare" delle compagini societarie e nel "travaso" di beni, maestranze e clientela dalla A.L.V.
Principato s.r.l. alle quattro società neocostituite. 2.L'indagine trae origine dal monitoraggio della Società Nemesis s.r.I., destinataria della interdittiva antimafia n. 00017139, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, e sottoposta, in data 1.7.2020, ad amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Reggio Calabria. In particolare, nel corso della gestione giudiziaria della società Nemesis s.r.l., con capitale sociale detenuto da Principato Antonino Gaetano, classe 1994, figlio di Principato Vincenzo e da Falduto Vicenzo Zera, genero di Principato Vincenzo, era emersa una serie di attività anomale intercorse tra detta società e la A.L.V.
Principato s.r.l. Si accertava che all'indomani della costituzione della prima, la seconda le aveva immediatamente ceduto gran parte del proprio parco automezzi e delle maestranze, secondo una linea di continuità confermata dall'essere i fornitori e i clienti della Nemesis s.r.l. gli stessi fornitori della A.L.V. Principato. Dal prosieguo delle indagini era dunque emerso che la A.L.V. Principato e la Nemesis s.r.I., pur non essendo formalmente legate da alcun rapporto di direzione e di coordinamento e pur a fronte di una diversa composizione degli organi sociali, si inserivano in un sottoinsieme di società a conduzione familiare operante prevalentemente nel settore degli autotrasporti i cui soci erano attinti da diversi precedenti penali.Le ulteriori attività investigative consentivano di constatare che le operazioni di cessione da parte della A.L.V.
Principato avevano coinvolto altre società condotte da membri della stessa famiglia: la Eurotrasp s.r.I., con capitale sociale interamente detenuto da Principato Antonino, classe 1994, figlio di Principato Leonardo; la Prininvest s.r.I., con capitale sociale detenuto da Principato Antonino Gaetano classe 1991 e Principato Santina, figli di Principato Angelo; e la Green Wind s.r.I., con capitale detenuto dai tre cugini: Principato Antonino Gaetano, classe 1991, figlio di Principato Angelo, Principato Antonino Gaetano classe 1994, figlio di Principato Vincenzo e Principato Antonino, classe 1994, figlio di Principato Leonardo.
Sulla scorta dell'imputazione mossa nel citato procedimento penale n. 365/22 RGNR DDA, veniva quindi avanzata richiesta di provvedimento cautelare reale. Il Gip del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 15/06/2022, nell'accogliere in parte le richieste della procura, disponeva, ai sensi degli articoli 240 e 321, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'intero capitale sociale e patrimonio aziendale delle società Nemesis s.r.I., Eurotrasp s.r.I., Prininvest s.r.I., e Green Wind s.r.I., in liquidazione, in quanto la loro costituzione era servita a commettere il reato e la libera disponibilità del patrimonio aziendale avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del delitto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 74 del 2000; provvedeva, inoltre, ai sensi dell'articolo 12-bis del d.
Igs. n. 74 del 2000, e quale profitto del reato, al sequestro preventivo diretto dei beni ceduti dalla A.L.V. Principato s.r.l. alle predette società, e, in subordine al sequestro per equivalente dei beni rientranti nella disponibilità dei tre fratelli Principato sino a concorrenza di euro 785.313, coincidente con la somma ottenuta dalla cessione dei predetti beni. Il Gip respingeva, invece, la richiesta della procura di sequestro di un profitto corrispondente ad euro 1.235.970,17 ovvero di una somma pari alla somma totale delle imposte evase, evidenziando come il profitto confiscabile non potesse identificarsi con il risparmio di spesa derivante dall'intero debito tributario non soddisfatto ma con il solo valore dei beni sottratti alla garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero dei beni stessi. 3.Avverso tale provvedimento Principato Leonardo proponeva impugnazione che veniva rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 4 agosto 2022 confermativa del provvedimento del gip. 4.Avverso quest'ultimo provvedimento Principato Leonardo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.5.Nella prima censura si deduce il vizio di violazione di legge, l'ordinanza gravata sarebbe censurabile per l'assoluta apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iurís in relazione ad uno degli elementi fattuali costitutivi del reato contestato consistente nell'aver "alienato simulatamente o compiuto altri atti fraudolenti".
La scarna motivazione dell'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente il carattere simulato e, o, fraudolento delle alienazioni di beni ignorando quindi le cospicue prospettazioni difensive, argomentative e documentali, volte a dimostrare il carattere non simulato e, o, non fraudolento delle alienazioni dei beni incriminati e conseguenzialmente l'assenza di diminuzione patrimoniale in capo alla società A.L.V. Principato s.r.I., e disattendendo con motivazione apparente la chiave di lettura della vicenda offerta dall'odierno ricorrente in sede di s.i.t. trasfuse nel verbale del 22/02/2022. 6.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, 1 comma, cod. proc. pen., ed all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La censura attiene alla mancanza, nel corpo dell'ordinanza, della motivazione in ordine alla sussistenza della prognosi di pericolosità tale da legittimare la misura cautelare adottata; il giudice del riesame non avrebbe dedotto alcunché di concretamente riferibile alla fattispecie, non soffermandosi sulle ragioni per le quali il compendio probatorio sequestrato potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso deteriorato, utilizzato o alienato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. La proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali trova la sua disciplina sia nelle norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. sia in quelle generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a, cod. proc. pen.). Le prime individuano le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale" ovvero l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione; le seconde disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, rinvenibile, attesa la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - nell'ottenimento restituzione del bene oggetto di vincolo. (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016). 4 La i Da ciò discende che, in presenza della legittimazione ad impugnare dovrà altresì verificarsi se sussista il concreto interesse all'impugnazione stessa, essendo onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
2. Nella fattispecie il sequestro preventivo disposto dal Gip ha riguardato in primo luogo l'intero capitale sociale e patrimonio aziendale delle società Nemesis s.r.I., Eurotrasp s.r.I., Prininvest s.r.I., e Green, Wind s.r.I., e il sequestro preventivo diretto dei beni ceduti dalla A.L.V. Principato s.r.l. alle predette società, e in subordine il sequestro per equivalente a carico dei tre fratelli Principato, dei beni rientranti nella loro disponibilità sino a concorrenza di euro 785.313, coincidente con la somma ottenuta dalla cessione dei predetti beni. 3.Applicando, pertanto le coordinate ermeneutiche enunciate alla fattispecie in esame si desume che Principato Leonardo, pur astrattamente legittimato in qualità di indagato, è privo di interesse ad impugnare non essendo detentore di capitale sociale in alcuna delle società colpite dal sequestro, e non avendo né dedotto né allegato che beni di sua proprietà siano stati attinti dal vincolo che censura.
Giova, infatti, ricordare che il capitale della Nemesis s.r.I., è detenuto da Principato Antonino Gaetano, classe 1994, figlio di Principato Vincenzo e da Falduto Vicenzo Zera, genero di Principato Vincenzo; il capitale della Eurotrasp s.r.l. è interamente detenuto da Principato Antonino, classe 1994, figlio di Principato Leonardo; il capitale della Prininvest s.r.l. è detenuto da Principato Antonino Gaetano classe 1991 e Principato Santina, figli di Principato Angelo; il capitale della Green Wwind s.r.l. è detenuto dai tre cugini: Principato Antonino Gaetano, classe 1991, figlio di Principato Angelo, Principato Antonino Gaetano classe 1994, figlio di Principato Vincenzo e Principato Antonino, classe 1994, figlio di Principato Leonardo. 4.Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso.
5. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i