Sentenza — n. 16747/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: Spina Francesco, nato ad Oria in data 9/11/1942 Marzo Anna nata a Manduria in data 2/05/1956 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto del 13/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. Bullo Lorenzo, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 16747/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo ed il secondo motivo, accorpabili per omogeneità di critica, si lamenta la omessa e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo b). 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio inflitto ai ricorrenti. 6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: Spina Francesco, nato ad Oria in data 9/11/1942 Marzo Anna nata a Manduria in data 2/05/1956 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto del 13/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. Bullo Lorenzo, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'Appello di Lecce, in data 13/07/2022, ha riformato in parte la sentenza della Gup di Taranto emessa nei confronti di De Pasquale Agostino, socio accomandatario della "il diavolo e la luna s.a.s. di De Pasquale Agostino & C.", Spina Francesco, procuratore ed amministratore di fatto della S.r.I Costruzioni Messapia, Marzo Anna, legale rappresentante della S.r.l. costruzioni Messapia, Shopov Dimitar Aleksandrov, legale rappresentante della s.r.l. MAM, assolvendoli per ii reato loro contestato al capo a) d'imputazione, artt. 81, 110, 512—bis, cod. pen., e confermando la condanna inflitta per il capo b), artt. 81, 110 cod. pen., art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
3. Avverso la decisione Spina Francesco e Marzo Anna hanno proposto, tramite il comune difensore, ricorso per cassazione articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4. Con il primo ed il secondo motivo, accorpabili per omogeneità di critica, si lamenta la omessa e comunque illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo b). 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio inflitto ai ricorrenti. 6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo si ricorso è fondato e merita accoglimento 2.Nei limiti di quanto di interesse per il presente ricorso, giova ricordare che al capo a), si contestava al De Pasquale, di aver, in concorso con la Marzo e con lo Spina, fittiziamente attribuito in tempi diversi la titolarità del locale sito in Lecce di proprietà della s.a.s. "il diavolo e la luna", cedendolo dapprima con atto notarile del 29/7/2005 alla s.r.l. costruzioni Messapia, e successivamente, con atto notarile del 19.4.2017, alla s.r.l. MAM; nonché di aver attribuito sempre alla s.r.l.
MAM, con il medesimo rogito notarile, un appartamento della s.r.l. costruzioni Messapia al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure patrimoniali - essendo il De Pasquale sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, comma 2, cod. pen., 12 quinquies d.lgs. n. 306 del 1992 - e di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 e 648-ter, cod. pen. Al capo b) si contestava agli odierni ricorrenti di aver, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte dirette relative al periodo d'imposta 2016, avvalendosi delle fatture emesse nei confronti della s.r.l. costruzioni Messapia dalla società bulgara SKT- Sofia Cable inerenti operazioni economiche oggettivamente inesistenti.
Ebbene, la Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, si è limitata a recepirne le argomentazioni omettendo di vagliarle alla luce dei rilievi critici prospettati in sede d'appello, facendo così illegittimamente propria una motivazione riferita al diverso contesto giuridico e fattuale di primo grado in cui la sussistenza del reato a) veniva addotta quale giustificazione della sussistenza del reato di cui al capo b). L'iter logico seguito è pertanto del tutto insufficiente a dare conto delle ragioni per le quali, disposta l'assoluzione di cui al capo a), residuerebbe la responsabilità dei ricorrenti per il capo b).
Né vale a colmare tale lacuna la parte motiva contenuta a pag. 11 della decisione impugnata nella quale si afferma: «Residua naturalmente il delitto di cui al capo b) a carico dei reale e incontestato gestore dell'immobile dell'attività in questione (per le ragioni qui e nella sentenza appellata evidenziate e rimaste, a riguardo prive di sostanziale ed efficace censura) e della Marzo, legale rappresentante della Costruzioni Messapia S.R.L. essendo evidente l'evasione fiscale sottesa all'utilizzo di fatture false passive da parte di detta società)»: trattasi, infatti, di motivazione apparente in quanto avulsa dalle risultanze processuali, apodittica e priva di efficacia dimostrativa, essendo il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. 2.L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
3. Per queste ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr