Cassation court annuls GIP order for violating 48-hour defense deadline and declares sports ban ineffective.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order validating the sports ban because it was issued before the mandatory 48-hour defense period expired. The appellant argued the order violated his right to defense by not accounting for the time needed to submit memorials after notification. The court ruled that the GIP's premature issuance nullified the order under Article 178 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178 cod. proc. pen.; The order validating a police measure is null if issued before the 48-hour period for defense memorials expires, violating the right to defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FESTA FABIO nato a CHIARI il 29/05/1993 avverso l'ordinanza del 12/08/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; ~od LeMbaltA o lettele conclusioni del PG dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto l'acc4limento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Festa Fabio ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa in data 12.08.2022 dal Gip del Tribunale di Brescia, di convalida del provvedimento del Questore di Brescia con il quale era stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri in occasione di competizioni sportive, nonché il divieto di accedere in tutti i luoghi, stadi o impianti sportivi, ove si svolgono manifestazioni sportive, anche di tipo dilettantistico e amichevole, per il periodo di anni otto. 1.1.11 ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della compressione del diritto alla difesa, sul rilievo che l'ordinanza di convalida è stata emessa prima della scadenza del termine di 48 ore dalla data di notifica del provvedimento, avvenuta 1'11.08.2022 alle ore 19,10.
Rappresenta che la giurisprudenza assegna il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, per la comunicazione di eventuali memorie difensive, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata, qualora detto termine non sia rispettato. 1.2. il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione sulla durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni della previsione della misura dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri anche in occasione delle partite c.d. amichevoli della squadra del Brescia, considerato che tali partite non sono ben pubblicizzate, si svolgono spesso a porte chiuse e ad orari non compatibili con attività lavorative. 1.4.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento limitativo della libertà personale.
2. Il ProctAratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto 0,1,0.44.A.t‘74m4..0 I o l'a9215glimento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1. In ordine alla prima doglianza, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex muitis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223;
Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del t questore, il diritto ad un contraddittorio c.d. cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Ne segue che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174;
Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021 Rv. 281321). Nel caso di specie, il provvedimento del Questore è stato notificato in data 11 agosto 2022 alle ore 19,10. Il PM ha richiesto la convalida il 12 agosto alle ore 7,54. L'ordinanza di convalida è stata emessa il 12.08.2022 alle ore 11,23. Non è stato quindi rispettato il termine dilatorio di ore 48 finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente. Il mancato rispetto del suddetto termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese e determina la nullità ex art. 178 cod. proc.pen., lett. c), dell'ordinanza impugnata.
Inoltre, nell'ordinanza impugnata, il giudice da atto che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 11 agosto 2022; richiama la facoltà dell'interessato di presentare personalmente a mezzo difensore memorie difensive; e tuttavia rileva l'assenza di memorie o deduzioni difensive, senza considerare che non era ancora spirato il termine assegnato di 48 ore per la emissione del provvedimento impugnato. Si è pertanto verificata una violazione del diritto alla difesa. 1.2. L'epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 1.3.
L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 18 luglio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione (Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Rv. 245893). PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 18 luglio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia. Così deciso all'udienza del 24 febbr