Sentenza — n. 16574/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABeqiri Blerim ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con !a quale era stato condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti avvenuti in data 28/03/2010, anche in considerazione di atti interruttivi della contestata recidiva semplice. Rappresenta che i termini prescrizionali sono maturati antecedentemente alla sentenza di appello impugnata, emessa il 28/04/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 16574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti avvenuti in data 28/03/2010, anche in considerazione di atti interruttivi della contestata recidiva semplice. Rappresenta che i termini prescrizionali sono maturati antecedentemente alla sentenza di appello impugnata, emessa il 28/04/2022.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEQIRI BLERIM - C.U.I. 01I0YOU nato il 30/08/1979 HYSJA ARSEN - C.U.I. 01U1JHV nato il 03/03/1987 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione per Beqiri, e l'inammissibilità del ricorso per Hysja
RITENUTO IN FATTO
1. Beqiri Blerim ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con !a quale era stato condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti avvenuti in data 28/03/2010, anche in considerazione di atti interruttivi della contestata recidiva semplice. Rappresenta che i termini prescrizionali sono maturati antecedentemente alla sentenza di appello impugnata, emessa il 28/04/2022.
2. Hysja Arden ha proposto per cassazione, a mezzo proprio difensore, avverso la medesima sentenza, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen,, con la quale il ricorrente veniva condannato per il reato, diverso da quello ascritto al Beqiri, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, con recidiva reiterata, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte di appello ha recepito pedissequamente l'accordo proposto dalle parti senza nulla argomentare in ordine alla congruità della pena complessivamente proposta. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione per il ricorrente Bequiri, e l'inammissibilità del ricorso per il ricorrente Hysja.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per quanto riguarda il ricorrente Beqiri, si osserva preliminarmente che raccoglimento del concordato in appello con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art 599 bis cod.proc.pen., non comporta rinuncia alla prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado (Sez. U, 27/10/ 2022, Fazio). Nel caso in esame, la derubricazione dell'originaria contestazione da parte della corte territoriale determina la pronuncia di estinzione del reato, considerato che i fatti descritti nell'imputazione risalgono al 28/03/2010, e che il termine di prescrizione è anni sette e mesi sei. Onde il reato si è prescritto in data 28 settembre 2018, prima della emissione della sentenza di appello, non essendo intervenute sospensioni del termine prescrizionale.
1. Il ricorso di Hysja Arsen è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. Le uniche doglianze proponibili sono quelle relative alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102). L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado.
2. Il ricorso di Aysia Arsen va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. Il reato contestato a Beqiri Blerim è estinto per prescrizione e pertanto l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Bediri Blerim, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Hysja Arsen che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 24 febbraio 2023 Il Consigli