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Sentenza — n. 15458/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 giugno 2022, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da Elisa Contessi avverso il provvedimento emesso il 4 maggio 2022 dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Con tale provvedimento si disponeva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reati fiscali ascritti ad Adalgisa Romele - da eseguirsi su somme di denaro, titoli o altre disponibilità finanziarie, beni mobili registrati o immobili di proprietà e/o nella disponibilità dell'indagata in forza dell'ordinanza adottata in sede di giudizio di appello cautelare di rinvio dal Tribunale di Bologna del 27 settembre 2021 - fosse eseguito (anche) su beni (due immobili ed un motociclo) formalmente intestati ad Elisa Contessi, figlia dell'indagata Romele, ma dal pubblico ministero ritenuti nella disponibilità di quest'ultima.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza di inammissibilità del riesame, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, Elisa Contessi ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art.322 cod. proc. pen., sul rilievo che ella aveva impugnato - come questa disposizione le consentirebbe - l'ordinanza di sequestro preventivo adottata dal Tribunale di Bologna in data 27 settembre 2021 soltanto in data 4 maggio 2022, allorquando, in forza del citato decreto del pubblico ministero, il provvedimento di sequestro fu eseguito sui propri beni. 2.2.

Parole chiave

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beni sequestrati azione di rivocazione del sequestro sottrazione di cose sequestrate sequestro conservativo sequestro convenzionale sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 325 cod. proc. pen.
art. 322 cod. proc. pen
Del tutto correttamente, dunque, l'ordinanza impugnata ne ha rilevato l'inammissibilità ex art. 322 cod. proc. pen., posto che tale disposizione prevede l'impugnazione con richiesta di riesame soltanto nei confronti del «decreto di sequestro emesso dal giudice».
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Contessi Elisa, nata a Lovere il 05/04/1985 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 15 giugno 2022, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da Elisa Contessi avverso il provvedimento emesso il 4 maggio 2022 dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Con tale provvedimento si disponeva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reati fiscali ascritti ad Adalgisa Romele - da eseguirsi su somme di denaro, titoli o altre disponibilità finanziarie, beni mobili registrati o immobili di proprietà e/o nella disponibilità dell'indagata in forza dell'ordinanza adottata in sede di giudizio di appello cautelare di rinvio dal Tribunale di Bologna del 27 settembre 2021 - fosse eseguito (anche) su beni (due immobili ed un motociclo) formalmente intestati ad Elisa Contessi, figlia dell'indagata Romele, ma dal pubblico ministero ritenuti nella disponibilità di quest'ultima.

2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità del riesame, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, Elisa Contessi ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art.322 cod. proc. pen., sul rilievo che ella aveva impugnato - come questa disposizione le consentirebbe - l'ordinanza di sequestro preventivo adottata dal Tribunale di Bologna in data 27 settembre 2021 soltanto in data 4 maggio 2022, allorquando, in forza del citato decreto del pubblico ministero, il provvedimento di sequestro fu eseguito sui propri beni. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 325 cod. proc. pen. avendo il Tribunale illegittimamente affermato che nel caso di specie il terzo avrebbe potuto impugnare il provvedimento genetico di sequestro non già in sede di riesame, bensì soltanto con ricorso per cassazione. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Contestando quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la ricorrente sostiene di aver impugnato l'ordinanza dispositiva del sequestro, resa dal Tribunale di Bergamo in sede di giudizio di rinvio sull'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di sequestro.

L'accesso agli atti - doveroso, stante l'eccepita violazione di una disposizione processuale - ha tuttavia consentito al Collegio di verificare che, in conformità a 2 (1/ quanto rilevato dal Tribunale di Bologna, la richiesta di riesame è stata proposta contro il decreto adottato dal pubblico ministero in data 4 maggio 2022. Del tutto correttamente, dunque, l'ordinanza impugnata ne ha rilevato l'inammissibilità ex art. 322 cod. proc. pen., posto che tale disposizione prevede l'impugnazione con richiesta di riesame soltanto nei confronti del «decreto di sequestro emesso dal giudice».

In forza del principio di tassatività delle impugnazioni previsto dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. - che, peraltro, ne consente la proposizione soltanto nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice - non v'è infatti dubbio che il provvedimento del pubblico ministero non potesse formare oggetto di richiesta di riesame, né, per quanto appena rilevato, di alcuna forma di impugnazione. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile per evidente carenza di interesse. È ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, anche il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Friso e a., Rv. 268086).

Non avendo la ricorrente impugnato il provvedimento genetico di sequestro - come più sopra precisato - ella non ha però alcun interesse a sottoporre in questa sede a sindacato l'affermazione circa il mezzo d'impugnazione ritenuto proponibile nell'ordinanza impugnata: non derivandone comunque alla parte un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, il motivo proposto è inammissibile (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274). La regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., va infatti interpretata nel senso che per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990;

Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f