Italian Court dismisses appeal regarding confiscation of phone used for drug trafficking due to lack of specific danger argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confiscation of the defendant's iPhone 13 Pro. The appellant argued the confiscation was arbitrary because the court failed to demonstrate the phone's specific danger to society beyond its mere use in the crime. The Court rejected this, ruling that a strict instrumental link between the object and the offense is sufficient, provided the judge explains why retaining the item poses a risk of future criminal activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240, comma 1, c.p.; Art. 444, c.p.p.: The Court of Cassation holds that the optional confiscation of items used in a crime is lawful if a strict instrumental link is proven, requiring the judge to demonstrate the specific danger of the item's continued possession to prevent future offenses, rather than merely establishing its utility in the past crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Depaoli Alessandro, nato a Rimini il 22/07/1995 avverso la sentenza del 06/10/2022 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 06/10/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Rimini ha applicato a Depaoli Alessandro la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per illecita detenzione, a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, disponendo, altresì, la confisca dei bilancini, del telefono e del materiale per il confezionamento delle dosi in sequestro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Depaoli Alessandro, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla confisca del telefono cellulare marca Apple, modello Iphone 13 Pro. Argomenta che il Tribunale aveva disposto la confisca facoltativa del telefono cellulare sequestrato all'imputato, nonostante non risultasse sufficientemente dimostrato l'attinenza allo stesso al delitto contestato; la misura si appalesava illegittima, in quanto il giudice aveva motivato solo in ordine alla pertinenza del bene al reato contestato, omettendo, invece, di argomentare anche sulla pericolosità derivante dal mantenimento della res nella disponibilità dell'imputato Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva il Collegio che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la confisca facoltativa prevista dall'articolo 240, comma primo, del codice penale, avente ad oggetto le "cose che servirono a commettere il reato", è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (ex multis, Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv 263111 - 01;
Sez.3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 259631 - 01); e si è precisato che è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez.2, n. 10619 del 24/11/2020,dep.18/03/2021, Rv.280991 - 01, nonchè Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591;
Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836)). Inoltre, attesa la natura cautelare della confisca facoltativa, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati, non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato (Sez.3, n. 10091 del 16/01/2020, Rv. 278406 - 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Rv. 270324 - 01), necessitando, invece, un quid pluris, ossia la dimostrazione che il prevenuto, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività punibile, cosicché, al fine di impedire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l'emanazione del provvedimento ablativo, strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l'applicazione della misura di sicurezza reale, intende preservare.
Il giudice è tenuto, pertanto, a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato; tale natura del bene costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone (Sez. 6, n. 10531 dei 21/02/2007, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387;
Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275).
3. Nella specie, la sentenza impugnata, in linea con i suesposti principi di diritto, ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni impositive della misura ablatoria, evidenziando che il reato era stato commesso avvalendosi del telefono in sequestro ( in considerazione della stabile utilizzazione del telefono in sequestro per i contatti finalizzati allo spaccio di stupefacenti, desunta dalla presenza di vari soggetti memorizzati in rubrica, dal tenore delle relative chat e dalle numerose ed eloquenti fotografie di ingenti somme di denaro e di sostanze stupefacenti) e che la res, ove lasciata nella disponibilità dell'imputato, avrebbe potuto costituire un incentivo a commettere ulteriori reati ( in considerazione del ruolo effettivamente rivestito dalla res nel compimento dell'illecito e delle descritte modalità di realizzazione del reato).
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu